Art. 4. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano: a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a: 1) unita' da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri; 2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5; 3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati; b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a: 1) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unita' da diporto e moto d'acqua; 2) motori di propulsione installati su o in tali unita' oggetto di una modifica rilevante del motore; c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a: 1) unita' da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato; 2) unita' da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'unita' e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione; 3) moto d'acqua; 4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati ad essere installati su unita' da diporto. 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a: a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a): 1) unita' destinate unicamente alle regate, comprese le unita' a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore; 2) canoe e kayak, gondole e pedalo'; 3) tavole a vela; 4) tavole da surf, comprese le tavole a motore; 5) originali e singole riproduzioni di unita' storiche, progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore; 6) unita' sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario; 7) unita' realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni; 8) unita' specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri; 9) sommergibili; 10) veicoli a cuscino d'aria; 11) aliscafi; 12) unita' a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas; b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b): 1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere installati, su: unita' destinate unicamente alle regate e identificate in tale senso dal costruttore, unita' sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario, unita' specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite nella citata direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi; 2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unita' di cui al comma 2, lettera a), numeri 5) e 7); 3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni; c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unita' di cui alla lettera b) del presente comma, le unita' costruite per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente codice. 4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unita' da diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della navigazione da diporto o come unita' appoggio per le immersioni subacquee, purche' immesse sul mercato per finalita' di diporto.
Nota all'art. 4. La Direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e' pubblicata in GUCE n. L 301 del 28 ottobre 1982.