Art. 4. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano: 
    a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a: 
      1) unita' da diporto, anche parzialmente completate, con  scafo
di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri; 
      2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5; 
      3) componenti di cui all'allegato I, quando  sono  immessi  sul
mercato  comunitario  separatamente  e  sono  destinati   ad   essere
installati; 
    b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a: 
      1) motori di propulsione che sono installati  o  specificamente
destinati ad essere installati su o  in  unita'  da  diporto  e  moto
d'acqua; 
      2) motori di propulsione installati su o in tali unita' oggetto
di una modifica rilevante del motore; 
    c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a: 
      1) unita' da diporto con motore  di  propulsione  entrobordo  o
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato; 
      2) unita' da diporto con motore  di  propulsione  entrobordo  o
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una
trasformazione rilevante dell'unita' e  successivamente  immesse  sul
mercato   comunitario   entro   i   cinque   anni   successivi   alla
trasformazione; 
      3) moto d'acqua; 
      4) motori fuoribordo e  entrobordo  con  comando  a  poppa  con
scarico  integrato  destinati  ad  essere  installati  su  unita'  da
diporto. 
  2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a: 
    a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a): 
      1) unita' destinate unicamente alle regate, comprese le  unita'
a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate
in tal senso dal costruttore; 
      2) canoe e kayak, gondole e pedalo'; 
      3) tavole a vela; 
      4) tavole da surf, comprese le tavole a motore; 
      5)  originali  e  singole  riproduzioni  di  unita'   storiche,
progettate prima dell'anno 1950,  ricostruite  principalmente  con  i
materiali originali e identificate in tale senso dal costruttore; 
      6) unita' sperimentali, sempre che non vi  sia  una  successiva
immissione sul mercato comunitario; 
      7) unita' realizzate per uso personale, sempre che non  vi  sia
una successiva immissione sul mercato comunitario durante un  periodo
di cinque anni; 
      8)  unita'  specificamente  destinate  ad  essere   dotate   di
equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali,  salvo  le
unita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento  della
navigazione  da  diporto,  in  particolare  quelle   definite   nella
direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che  fissa  i
requisiti  tecnici   per   le   navi   della   navigazione   interna,
indipendentemente dal numero di passeggeri; 
      9) sommergibili; 
      10) veicoli a cuscino d'aria; 
      11) aliscafi; 
      12)  unita'  a  vapore  a  combustione  esterna,  alimentate  a
carbone, coke, legna, petrolio o gas; 
    b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b): 
      1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati
ad essere installati, su: unita' destinate unicamente alle  regate  e
identificate in tale  senso  dal  costruttore,  unita'  sperimentali,
sempre  che  non  vi  sia  una  successiva  immissione  sul   mercato
comunitario, unita' specificamente  destinate  ad  essere  dotate  di
equipaggio e a trasportare passeggeri a fini  commerciali,  salvo  le
unita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento  della
navigazione da diporto, in particolare quelle definite  nella  citata
direttiva 82/714/CEE, indipendentemente  dal  numero  di  passeggeri,
sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi; 
      2) originali e singole riproduzioni di  motori  di  propulsione
storici, basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non  prodotti
in serie e montati sulle unita' di cui al comma 2, lettera a), numeri
5) e 7); 
      3) motori di propulsione costruiti per  uso  personale,  sempre
che non vi sia una  successiva  immissione  sul  mercato  comunitario
durante un periodo di cinque anni; 
    c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le  unita'
di cui alla lettera b) del presente comma, le  unita'  costruite  per
uso personale, sempre che non vi sia una  successiva  immissione  sul
mercato comunitario durante un periodo di cinque anni. 
  3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua
e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1,  a
decorrere dalla prima immissione sul  mercato  o  messa  in  servizio
successiva alla data di entrata in vigore del presente codice. 
  4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unita'
da diporto utilizzate per  noleggio,  locazione,  insegnamento  della
navigazione da diporto o  come  unita'  appoggio  per  le  immersioni
subacquee, purche' immesse sul mercato per finalita' di diporto. 
 
          Nota all'art. 4.
              La  Direttiva  82/714/CEE  del  Consiglio del 4 ottobre
          1982  che  fissa  i  requisiti  tecnici  per  le navi della
          navigazione  interna  e'  pubblicata  in  GUCE n. L 301 del
          28 ottobre 1982.