Art. 5. Definizioni 1. Ai fini del presente capo, si intende per: a) unita' da diporto parzialmente completata: una unita' costituita dallo scafo e da uno o piu' altri componenti; b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o piu' persone non collocate al suo interno; c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo; d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore: 1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore; 2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore; e) trasformazione rilevante dell'unita': la trasformazione di un'unita' che: 1) modifica il mezzo di propulsione dell'unita'; 2) comporta una modifica rilevante del motore; 3) altera l'unita' in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unita'; f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unita' e' mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua; g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo; h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto; i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.