Art. 5. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente capo, si intende per: 
    a)  unita'  da  diporto  parzialmente  completata:   una   unita'
costituita dallo scafo e da uno o piu' altri componenti; 
    b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza  inferiore  a
quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna  con  una
pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e  destinato
ad essere azionato da  una  o  piu'  persone  non  collocate  al  suo
interno; 
    c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna,
ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato  a  fini  di
propulsione, compresi  i  motori  a  due  tempi  e  a  quattro  tempi
entrobordo, i motori entrobordo con  comando  a  poppa  con  o  senza
scarico integrato e i motori fuoribordo; 
    d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore: 
      1) che possa aver per effetto  il  superamento  dei  limiti  di
emissione del motore stabiliti  nell'allegato  II,  paragrafo  B;  le
sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non  alterano  le
caratteristiche  di  emissione  non  sono  considerate  una  modifica
rilevante del motore; 
      2) che determina un aumento superiore  al  quindici  per  cento
della potenza nominale del motore; 
    e) trasformazione rilevante  dell'unita':  la  trasformazione  di
un'unita' che: 
      1) modifica il mezzo di propulsione dell'unita'; 
      2) comporta una modifica rilevante del motore; 
      3) altera l'unita' in misura tale che essa  possa  considerarsi
una diversa unita'; 
    f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unita'
e' mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione  meccanica  a
getto d'acqua; 
    g)  famiglia  di  motori:  il  raggruppamento,   effettuato   dal
costruttore, di motori che, per  la  loro  progettazione,  presentano
caratteristiche di emissione di gas di  scarico  simili  e  che  sono
conformi ai requisiti relativi  alle  emissioni  di  gas  di  scarico
stabiliti dal presente capo; 
    h)  costruttore:  persona  fisica  o  giuridica  che  progetta  e
costruisce un prodotto cui si applica  il  presente  capo  o  che  fa
progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione  di  immetterlo
sul mercato per proprio conto; 
    i)  mandatario:  persona  fisica  o   giuridica   stabilita   nel
territorio dell'Unione europea, destinatario di  un  mandato  scritto
del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli  obblighi
impostigli dal presente capo.