Art. 6. 
                  Requisiti essenziali di sicurezza 
  1. I prodotti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  devono  essere
conformi ai requisiti essenziali in  materia  di  sicurezza,  salute,
protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II. 
  2. I motori entrobordo e i fuoribordo  a  doppia  alimentazione,  a
benzina ed a gas di  petrolio  liquido,  devono  essere  conformi  ai
requisiti stabiliti, in  aderenza  alla  normativa  comunitaria,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformita' dei
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1,  ai  requisiti  indicati  al
comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12. 
  4. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi
ai requisiti indicati dal comma 1 qualora  soddisfino  le  pertinenti
norme nazionali adottate  in  applicazione  delle  norme  armonizzate
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.