Art. 7. 
             Immissione in commercio e messa in servizio 
  1. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per  uso
conforme alla loro destinazione i prodotti  di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  che  soddisfano  i   requisiti   di   sicurezza   indicati
all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8. 
  2. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in  uso  i
motori entrobordo e fuoribordo quattro tempi a doppia  alimentazione,
a benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi  le
specifiche CE. 
  3. Possono  essere  immesse  in  commercio  le  unita'  da  diporto
parzialmente  completate  che   soddisfino   i   requisiti   indicati
all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o del
suo  mandatario  stabilito  nell'Unione  europea  o   della   persona
responsabile dell'immissione sul mercato,  ad  essere  completate  da
altri. 
  4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi: 
    a) nome e indirizzo del costruttore; 
    b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito  nel
territorio comunitario o della persona  responsabile  dell'immissione
sul mercato; 
    c) descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata; 
    d) dichiarazione attestante che l'unita' da diporto e'  destinata
ad essere completata da altri e che essa  e'  conforme  ai  requisiti
essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II. 
  5. Possono essere immessi  in  commercio  e  messi  in  servizio  i
componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di
cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di conformita',
di cui all'allegato VIII, che sono destinati  ad  essere  incorporati
nelle  unita'  da  diporto,  conformemente  alla  dichiarazione   del
costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario,  ovvero,
in caso di importazione da un Paese terzo, di  colui  che  immette  i
componenti sul mercato comunitario. 
  6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi: 
    a) nome e indirizzo del costruttore; 
    b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito  nel
territorio comunitario o della persona  responsabile  dell'immissione
sul mercato; 
    c) descrizione dei componenti; 
    d) dichiarazione attestante che i  componenti  sono  conformi  ai
pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II. 
  7. Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori
di propulsione entrobordo e entrobordo  con  comando  a  poppa  senza
scarico integrato, i motori omologati a norma  del  provvedimento  di
recepimento della direttiva 97/68/CE, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 1997, conformi alla  fase  II  di  cui  al
punto  4.2.3  dell'allegato  I  della  medesima,  nonche'  i   motori
omologati a norma della direttiva  88/77/CE,  del  Consiglio,  del  3
dicembre 1987, se  il  costruttore  o  il  suo  mandatario  stabilito
nell'Unione europea dichiara, ai sensi dell'allegato VIII,  punto  3,
che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas  di
scarico  stabiliti  dal  presente  capo,  quando  sia  installato  in
un'unita' da diporto o in una  moto  d'acqua  secondo  le  istruzioni
fornite dal costruttore. 
  8. In occasione di fiere, mostre e  dimostrazioni,  possono  essere
presentati i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1,  anche  se  non
conformi alle disposizioni del presente capo,  purche'  sia  indicato
espressamente e in modo  visibile  che  detti  prodotti  non  possono
essere immessi in commercio o messi in  servizio  finche'  non  siano
resi conformi. 
 
          Nota all'art. 7.
              La  Direttiva  97/68/CE  del  Parlamento  europeo e del
          Consiglio    del    16 dicembre    1997    concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di
          inquinanti  gassosi  e  particolato inquinante prodotti dai
          motori a combustione interna destinati all'installazione su
          macchine  mobili non stradali e' pubblicata in GUCE n. L 59
          del 27 febbraio 1998.