Art. 8. 
                     Marcatura CE di conformita' 
  1. Quando sono immessi sul  mercato,  i  seguenti  prodotti  devono
recare la marcatura CE di conformita' apposta da un organismo di  uno
Stato  membro  dell'Unione  europea,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'allegato III; 
    a)  unita'  da  diporto,  moto  d'acqua  e  componenti   di   cui
all'allegato I,  considerati  conformi  ai  corrispondenti  requisiti
essenziali di cui all'allegato II; 
    b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali
di cui all'allegato II, paragrafi B e C; 
    c) motori entrobordo con comando a poppa  con  scarico  integrato
considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato  II,
paragrafi B e C. 
  2. La marcatura CE di conformita', come indicato nell'allegato III,
deve essere apposta in modo visibile, leggibile  e  indelebile  sulle
unita'  da  diporto  e  sulle  moto  d'acqua  di  cui  al  punto  2.2
dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all'allegato I o
sul loro imballaggio  e  sui  motori  fuoribordo  ed  entrobordo  con
comando  a  poppa  con  scarico  integrato  di  cui  al   punto   1.1
dell'allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere  corredata
dal   numero   di   identificazione    dell'organismo    responsabile
dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII
e XIV. 
  3. E' vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti  contemplati
dal presente capo che possano indurre in  errore  i  terzi  circa  il
significato o la forma della marcatura CE. Sui  prodotti  contemplati
nel presente capo o sul loro imballaggio  puo'  essere  apposto  ogni
altro  marchio,  purche'  questo  non  limiti  la  visibilita'  e  la
leggibilita' della marcatura CE. 
  4. Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano  disciplinati
da altre direttive  relative  ad  aspetti  diversi  e  che  prevedano
l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli  stessi
si presumono conformi anche alle disposizioni di tali  direttive.  La
marcatura CE indica  che  il  prodotto  e'  conforme  alle  direttive
applicabili o alle pertinenti parti delle  stesse.  In  tale  caso  i
riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore,  quali
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  devono
essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformita'  o
istruzioni per l'uso che, in base a  queste  direttive,  accompagnano
tali prodotti.