Art. 9. 
                    Valutazione della conformita' 
  1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i  prodotti
di cui all'articolo 4, comma 1, il costruttore o  il  suo  mandatario
stabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai  commi
2, 3 e 4. Per le unita' da diporto,  in  caso  di  valutazione  della
conformita' successiva alla costruzione, se ne' il costruttore ne' il
mandatario stabilito nella Comunita' assumono la responsabilita'  per
la conformita' del prodotto al  presente  capo,  questa  puo'  essere
assunta da una persona fisica o giuridica stabilita  nella  Comunita'
che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio  sotto  la
propria responsabilita'. In tale  caso  la  persona  che  immette  il
prodotto sul mercato o lo  mette  in  servizio  deve  presentare  una
domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva
alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo
mette in servizio  deve  fornire  all'organismo  notificato  tutti  i
documenti  disponibili  ed  i  dati  tecnici  relativi   alla   prima
immissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismo
notificato esamina il singolo prodotto ed effettua  calcoli  e  altre
valutazioni per assicurarne la conformita' equivalente ai  pertinenti
requisiti di cui all'articolo  6.  In  tale  caso  la  targhetta  del
costruttore descritta all'allegato II, punto 2.2, deve  contenere  la
dizione «certificazione  successiva  alla  costruzione».  L'organismo
notificato redige la  dichiarazione  di  conformita'  concernente  la
valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul
mercato o lo mette in  servizio  riguardo  ai  suoi  obblighi.  Detta
persona redige la dichiarazione di conformita'  di  cui  all'allegato
VIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero
distintivo del pertinente organismo notificato. 
  2. Per quanto  riguarda  la  progettazione  e  la  costruzione  dei
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),  il  costruttore
di unita' o il suo mandatario stabilito nella Comunita' espletano  le
seguenti procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D,  di
cui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo A: 
    a) per le categorie A e B: 
      1)  per  le  unita'  con  scafo  di  lunghezza   compresa   tra
duevirgolacinque e dodici metri: controllo di fabbricazione interno e
prove (modulo AA) di cui all'allegato V o esame CE del  tipo  (modulo
B) di cui all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
(modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B
+ D, B + E, B + F, G, H; 
      2) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra  12  e  24
metri: esame  CE  del  tipo  (modulo  B),  di  cui  all'allegato  VI,
completato dalla conformita' al tipo (modulo C), di cui  all'allegato
VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; 
    b) per la categoria C: 
      1)  per  le  unita'  con  scafo  di  lunghezza   compresa   tra
duevirgolacinque e dodici metri: in  caso  di  rispetto  delle  norme
armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato  II,  paragrafo
A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui  all'allegato
IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo  AA)  di  cui
all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B)  di  cui  all'allegato
VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo  (modulo  C)   di   cui
all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E,  B  +
F, G, H; in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative  ai
punti  3.2  e  3.3  dell'allegato  II  paragrafo  A:   controllo   di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui  all'allegato  V,  o
esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla
conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato  VII,  oppure  uno
dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; 
      2) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra  12  e  24
metri:  esame  CE  del  tipo  (modulo  B)  di  cui  all'allegato  VI,
completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di  cui  all'allegato
VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; 
    c) per la categoria D: 
      1)  per  le  unita'  con  scafo  di  lunghezza   compresa   tra
duevirgolacinque e ventiquattro  metri:  controllo  di  fabbricazione
interno  (modulo  A)  di  cui  all'allegato   IV   o   controllo   di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui  all'allegato  V,  o
esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dalla
conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato  VII,  oppure  uno
dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; 
    d) per le moto d'acqua: 
      1)  controllo  di  fabbricazione  interno  (modulo  A)  di  cui
all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo
AA) di cui all'allegato V, o esame CE del  tipo  (modulo  B)  di  cui
all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo  C)  di
cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B
+ F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV; 
    e) per i componenti di cui all'allegato I: 
      1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G,  H  di  cui
agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII. 
  3. Per quanto riguarda  le  emissioni  di  gas  di  scarico  per  i
prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),  il  costruttore
dei motori o il suo mandatario stabilito  nella  Comunita'  applicano
l'esame CE del tipo (modulo B) di  cui  all'allegato  VI,  completato
dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII,  oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B  +  F,  G,  H  di  cui  agli
allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV; 
  4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche: 
    a) per i prodotti di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettera  c),
numeri 1) e 2),  il  costruttore  dell'unita'  o  il  suo  mandatario
stabilito nella Comunita' applicano: 
      1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate
per la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione  interno
e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di  un  unico
prodotto (modulo G)  di  cui  all'allegato  XII  ovvero  la  garanzia
qualita' totale (modulo H) di cui all'allegato XIII; 
      2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il
rapporto potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione  interno
e prove (modulo  A)  di  cui  all'allegato  IV,  o  il  controllo  di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o la
verifica di un unico prodotto (modulo G)  di  cui  all'allegato  XII,
ovvero la garanzia qualita' totale (modulo  H)  di  cui  all'allegato
XIII; 
      3) se per  la  valutazione  sono  utilizzati  dati  certificati
relativi all'unita' di riferimento, stabiliti conformemente al numero
1):  il  controllo  di  fabbricazione  interno,  modulo  A,  di   cui
all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti
supplementari, modulo AA, di cui all'allegato V o la verifica  di  un
unico prodotto, modulo G, di  cui  all'allegato  XII  o  la  garanzia
qualita' totale, modulo H, di cui all'allegato XIII; 
    b) per i prodotti di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettera  c),
numeri 3) e 4), il costruttore della moto d'acqua o del motore  o  il
suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano  il  controllo  di
fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato
V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII. 
  5. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonche'  la  documentazione
relativa ai mezzi  di  attestazione  di  conformita',  devono  essere
redatte anche nella lingua italiana. 
  6. Gli organismi di cui all'articolo 10  trasmettono  al  Ministero
delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei
dinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 1. 
  7. Le spese per la valutazione della conformita' sono a carico  del
richiedente.