Art. 2. Finalita' 1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per 1'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni. 2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformita' alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.