Art. 2.
                              Finalita'
  1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali
per  1'ordinamento  degli  studi  e la tipologia dei titoli di studio
rilasciati dalle istituzioni.
  2.   Ai  fini  della  realizzazione  dell'autonomia  didattica,  le
istituzioni  disciplinano  con  i regolamenti di cui all'articolo 10,
gli  ordinamenti dei corsi di studio in conformita' alle disposizioni
della  legge,  del  presente  regolamento,  dei  conseguenti  decreti
ministeriali e degli statuti.