Art. 5.
                (Integrazione dell'ordine del giorno
                           dell'assemblea)
   1.  Dopo  l'articolo  126  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
   "Art.    126-bis.   -   (Integrazione   dell'ordine   del   giorno
dell'assemblea). - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno  un  quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro
cinque   giorni   dalla  pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione
dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
   2.  Delle  integrazioni  all'elenco  delle materie che l'assemblea
dovra'  trattare  a seguito delle richieste di cui al comma 1 e' data
notizia,   nelle   stesse   forme  prescritte  per  la  pubblicazione
dell'avviso  di  convocazione,  almeno  dieci  giorni prima di quello
fissato per l'assemblea.
   3.  L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi
del  comma  1, non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera,  a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta".