Art. 6. 
                        Disposizioni generali 
 
(articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 
1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2,
legge 30 settembre 2004, n. 252) 
 
  1. Il personale del Corpo nazionale si distingue  in  permanente  e
volontario.  Il  rapporto  d'impiego  del  personale  permanente   e'
disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo  le  disposizioni
previste nei decreti legislativi emanati  ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non e'
legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed e' iscritto in
appositi elenchi istituiti presso i comandi  provinciali  dei  vigili
del  fuoco,  secondo  quanto  previsto   nel   regolamento   di   cui
all'articolo 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare  servizio  secondo
quanto previsto nella sezione II del presente capo. 
  2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali,  il  personale  di
cui al comma l svolge funzioni di polizia giudiziaria.  Al  personale
appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni
di agente di polizia  giudiziaria;  al  personale  appartenente  agli
altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale  sono  attribuite
le funzioni  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  secondo  quanto
previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di  cui
al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti,  nei  viaggi  di
servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di  polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici
di trasporto urbano e metropolitano. 
 
          Nota all'art. 6:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
          30 settembre  2004,  n.  252  (Delega  al  Governo  per  la
          disciplina  in materia di rapporto di impiego del personale
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
              «Art.  2  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina dei
          contenuti  del  rapporto di impiego del personale del Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Il  Governo e'
          delegato  ad  adottare,  entro  dodici  mesi  dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
          impiego  del  personale  di  cui  all'art. 1 e del relativo
          trattamento   economico,  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
                a) istituzione    di    un   autonomo   comparto   di
          negoziazione,  denominato  "vigili  del  fuoco  e  soccorso
          pubblico",   con  la  previsione  nel  suo  ambito  di  due
          procedimenti,  uno  per il personale attualmente inquadrato
          nelle  qualifiche  dirigenziali e nei profili professionali
          del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
          laurea  specialistica  ed  eventuali  titoli abilitativi, e
          l'altro  per  il  restante  personale,  distinti  anche con
          riferimento   alla   partecipazione   delle  organizzazioni
          sindacali    rappresentative,    diretti   a   disciplinare
          determinati  aspetti  del  rapporto di impiego. Per ciascun
          procedimento,   le  delegazioni  trattanti  sono  composte:
          quella  di  parte  pubblica,  dal  Ministro per la funzione
          pubblica,   in   qualita'   di   presidente,  dal  Ministro
          dell'interno  e dal Ministro dell'economia e delle finanze,
          o  dai  Sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
          parte  sindacale,  dai  rappresentanti delle organizzazioni
          sindacali   rispettivamente   rappresentative   a   livello
          nazionale,  individuate  con  decreto  del  Ministro per la
          funzione  pubblica, secondo le previsioni e le procedure di
          cui  agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165.  I  contenuti  dell'accordo  negoziale  che
          conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  previa delibera della Corte
          dei  conti  da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
          di  cui  all'art.  47,  comma  5,  del  decreto legislativo
          30 marzo   2001,   n.   165,   entro  quindici  giorni  dal
          raggiungimento  dell'accordo  stesso.  Sono  demandati alla
          disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
          attualmente  inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
          profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
          fini  dell'accesso,  la  laurea  specialistica ed eventuali
          titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
          accessorio;  il  trattamento  economico  di  missione  e di
          trasferimento  e  i  buoni  pasto;  il  trattamento di fine
          rapporto  e le forme pensionistiche complementari; il tempo
          di   lavoro;  il  congedo  ordinario  e  straordinario;  la
          reperibilita';  l'aspettativa  per  motivi  di  salute e di
          famiglia;  i  permessi  brevi  per  esigenze  personali; il
          patrocinio  legale  e  la  tutela assicurativa; le linee di
          indirizzo    per    la    formazione    e   l'aggiornamento
          professionale,  per  la  garanzia  e il miglioramento della
          sicurezza  sul  lavoro  e  per  la gestione delle attivita'
          socio-assistenziali   del  personale;  gli  istituti  e  le
          materie  di  partecipazione  sindacale  e  le  procedure di
          raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
          i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
          struttura  degli  accordi stessi e i rapporti tra i diversi
          livelli.  Per  quanto riguarda gli istituti e le materie di
          partecipazione   sindacale   si   applicano   comunque  gli
          articoli 42  e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165.  Con  esclusione  del tempo di lavoro, formano oggetto
          del   procedimento   negoziale   riguardante   il  restante
          personale  le  predette materie, nonche' le seguenti altre:
          la  durata  massima  dell'orario  di  lavoro settimanale, i
          criteri  di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero
          e   settimanale,  dei  turni  diurni  e  notturni  e  delle
          turnazioni  particolari; il trattamento economico di lavoro
          straordinario;  i  criteri  per  la mobilita' a domanda; le
          linee  di  indirizzo  di impiego del personale in attivita'
          atipiche;
                b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
          relazione     alle    esigenze    operative,    funzionali,
          tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
                  1)  l'introduzione  di  nuovi  istituti  diretti  a
          rafforzare  la  specificita'  del  rapporto  di impiego, in
          aggiunta   ai  peculiari  istituti  gia'  previsti  per  il
          personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco dal
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, dalla legge
          10 agosto  2000,  n.  246,  e  dalla  restante normativa di
          settore;
                  2)  la  revisione  o  la  soppressione  dei  ruoli,
          qualifiche,   aree   funzionali   e  profili  professionali
          esistenti  e  l'istituzione  di  nuovi  ruoli e qualifiche,
          anche  con  facolta'  di istituire, senza oneri aggiuntivi,
          apposite aree di vice dirigenza per l'accesso alle quali e'
          richiesto   il  possesso  di  lauree  specialistiche  e  di
          eventuali   titoli   abilitativi.   Tale   riassetto   puo'
          riguardare,  per  ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
          funzioni,  la  consistenza  delle  dotazioni  organiche,  i
          requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
          avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
          modalita'   di  sviluppo  verticale  e  orizzontale  basate
          principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
          titoli   di   studio   e   sui  percorsi  di  formazione  e
          qualificazione professionali;
                c) nell'ambito  dell'operazione  di  riordino  di cui
          alla  lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del
          ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
          dirigenziali   e  nei  profili  professionali  del  settore
          operativo  richiedenti,  ai  fini  dell'accesso,  la laurea
          specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
                  1)  l'accesso alla dirigenza riservato al personale
          del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco in possesso dei
          requisiti  di legge attualmente previsti per l'accesso alla
          dirigenza  e  proveniente  da qualifiche per l'accesso alle
          quali   e'  richiesto  un  concorso  esterno  riservato  ai
          soggetti  in possesso di lauree specialistiche ed eventuali
          titoli  abilitativi,  necessari per l'esercizio di funzioni
          connesse  ai  compiti operativi, con conseguente esclusione
          di   ogni   possibilita'   di   immissione  dall'esterno  e
          abrogazione  dell'art.  41 del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
                  2)   l'individuazione,   nell'organizzazione  degli
          uffici  centrali  e  periferici del Ministero dell'interno,
          degli  incarichi e delle funzioni da conferire al personale
          delle     qualifiche     dirigenziali,    ferma    restando
          l'individuazione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b),
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni;
                  3)  la  revisione dei criteri di attribuzione degli
          incarichi  in  relazione alle attitudini individuali e alla
          capacita'  professionale, alle peculiarita' della qualifica
          rivestita,   alla   natura  e  alle  caratteristiche  delle
          funzioni da esercitare;
                  4)  che  il personale delle qualifiche dirigenziali
          possa   essere   temporaneamente  collocato,  entro  limiti
          determinati,  non  superiori al 5 per cento della dotazione
          organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
          di  servizio,  in  posizione  di  disponibilita'  anche per
          incarichi  particolari  o  a tempo determinato, assicurando
          comunque   la   possibilita'   per   l'amministrazione   di
          provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
          i posti di funzione non coperti;
                d) attuazione    delle   disposizioni   dei   decreti
          legislativi  di  cui  al presente articolo attraverso uno o
          piu'  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1
          e  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi
          dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi
          stessi;
                e) indicazione     esplicita    delle    disposizioni
          legislative abrogate.
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          su  proposta  del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni
          sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
          del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco. Gli schemi di
          decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
          e   al   Senato   della  Repubblica  per  il  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per le
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono
          entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
          i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
          del parere.
              3.  Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
          dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  1, possono essere adottate
          disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure
          stabiliti dal presente articolo».