Art. 7. Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818) 1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle localita' ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in localita' limitrofe, puo' essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.