Art. 10.
      Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati
  1.  Su  ogni  documento  consegnato per il deposito legale, nonche'
sugli  allegati  che  eventualmente  lo accompagnano, sono apposti, a
cura   del  soggetto  obbligato  al  deposito,  i  seguenti  elementi
identificativi:
    a) nome,  ovvero  denominazione  o  ragione sociale e domicilio o
sede legale del soggetto obbligato al deposito;
    b) anno   di   effettiva  pubblicazione  o  di  produzione  o  di
diffusione in Italia;
    c) codice  identificativo  corrispondente  alle norme nazionali o
internazionali    International    Standard   Book   Number   (ISBN),
International   Standard   Serial   Number   (ISSN),   se  utilizzato
dall'editore.
  2.   Sui  documenti  e'  altresi'  apposta,  a  cura  del  soggetto
obbligato,  la  dicitura:  «esemplare fuori commercio per il deposito
legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
  3.  Con  successivo  decreto  del  Ministro possono essere definite
ulteriori  modalita' di apposizione di codici identificativi da parte
del  soggetto  obbligato,  sentito il parere della Commissione di cui
all'articolo 42.
 
          Nota agli articoli 7 e 10:
              -  Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota
          alle premesse.