Art. 10. Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati 1. Su ogni documento consegnato per il deposito legale, nonche' sugli allegati che eventualmente lo accompagnano, sono apposti, a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi: a) nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito; b) anno di effettiva pubblicazione o di produzione o di diffusione in Italia; c) codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali International Standard Book Number (ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), se utilizzato dall'editore. 2. Sui documenti e' altresi' apposta, a cura del soggetto obbligato, la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106». 3. Con successivo decreto del Ministro possono essere definite ulteriori modalita' di apposizione di codici identificativi da parte del soggetto obbligato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 42.
Nota agli articoli 7 e 10: - Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.