Art. 6.
              Soggetti obbligati e istituti depositari
  1.  Gli  stampati  e i documenti a questi assimilabili sono inviati
agli   istituti  depositari  a  cura  dell'editore,  o  comunque  del
responsabile  della  pubblicazione,  ovvero  dal  tipografo,  qualora
manchi l'editore.
  2.  Una  copia  e' consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di
Roma e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
  3.  Due  ulteriori  copie sono consegnate agli istituti che saranno
individuati  dalla  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.
  4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:
    a) libri;
    b) opuscoli;
    c) pubblicazioni periodiche;
    d) carte geografiche e topografiche;
    e) atlanti;
    f) manifesti;
    g) musica a stampa.
  5.  Le  disposizioni  del  presente capo si applicano, altresi', ai
documenti  realizzati  per  essere  fruibili  da  parte  di  soggetti
disabili.
  6.  I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e
le   sceneggiature,  i  documenti  di  grafica  d'arte,  i  documenti
fotografici  e  i  video d'artista che siano accompagnati, nella loro
ordinaria  modalita'  di diffusione al pubblico, dai documenti di cui
al  comma 4,  sono  inviati  alla  Biblioteca  nazionale  centrale di
Firenze  e  alla  Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' agli
istituti  di  cui  al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove
detti  documenti  non  siano  pertinenti  alle  proprie  funzioni  di
archivio  nazionale,  li  trasmettono  all'istituto  depositario piu'
idoneo alla loro conservazione.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, si veda in nota all'art. 4.