Art. 12. Formazione e informazione sulle sorgenti orfane 1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede ad organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e per il personale degli impianti in cui e' piu' probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, e per la direzione e per il personale di importanti nodi di transito, quali le dogane, affinche' tali soggetti: a) siano informati della possibilita' di rinvenire sorgenti; b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei relativi contenitori; c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti; d) siano informati sulle misure da adottare in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.