Art. 18. Cooperazione internazionale e scambio di informazioni 1. Il Ministero degli affari esteri, unitamente al Ministero dell'interno, scambia tempestivamente informazioni e coopera con altri Stati membri della Comunita' europea o Paesi terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti e ai conseguenti provvedimenti anche inerenti a indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di riservatezza e la normativa nazionale in materia.