Art. 18. 
        Cooperazione internazionale e scambio di informazioni 
 
  1. Il  Ministero  degli  affari  esteri,  unitamente  al  Ministero
dell'interno, scambia  tempestivamente  informazioni  e  coopera  con
altri Stati membri della Comunita' europea o Paesi terzi  interessati
e con  le  pertinenti  organizzazioni  internazionali  riguardo  allo
smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti
e ai conseguenti provvedimenti anche inerenti a indagini, fatti salvi
i pertinenti requisiti di riservatezza e la  normativa  nazionale  in
materia.