Art. 19. Competenze ispettive e in materia di protezione civile 1. Restano ferme le competenze ispettive stabilite dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995. 2. Per le attivita' di protezione civile restano ferme le competenze e le funzioni del relativo sistema nazionale di protezione civile previste dalla normativa vigente.
Nota all'art. 19: - Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note alle premesse.