Art. 19. 
       Competenze ispettive e in materia di protezione civile 
 
  1. Restano ferme  le  competenze  ispettive  stabilite  dal  citato
decreto legislativo n. 230 del 1995. 
  2.  Per  le  attivita'  di  protezione  civile  restano  ferme   le
competenze e le funzioni del relativo sistema nazionale di protezione
civile previste dalla normativa vigente. 
 
          Nota all'art. 19:
              - Per il decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano
          le note alle premesse.