Art. 15. 
 
      Formazione delle commissioni territoriali e del personale 
 
  1. La Commissione nazionale cura  la  formazione  ed  il  periodico
aggiornamento dei propri componenti e  di  quelli  delle  Commissioni
territoriali, anche al fine di garantire che  abbiano  la  competenza
necessaria perche' il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al
contesto personale o generale  in  cui  nasce  la  domanda,  compresa
l'origine  culturale  o  la  vulnerabilita'   del   richiedente.   La
Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli interpreti di
cui si avvalgono le Commissioni,  per  assicurare  una  comunicazione
adeguata in sede di  colloquio  e  la  formazione  del  personale  di
supporto delle Commissioni.