Art. 22. 
 
        Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento 
  1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20,  comma  2,
e' subordinata all'effettiva permanenza  nella  struttura,  salvo  il
trasferimento in altro centro che puo' essere disposto, per  motivate
ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui  ha
sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo  dei  centri
di cui agli  articoli  20  e  21  e'  comunicato  dal  questore  alla
Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole
agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi
al procedimento di esame della domanda di protezione  internazionale.
Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui  all'articolo
20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo  21,  e'  fatto
obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla  competente
Commissione territoriale il luogo di domicilio ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 11. 
  2. L'allontanamento del richiedente dal centro  senza  giustificato
motivo fa cessare le  condizioni  di  accoglienza  e  la  Commissione
territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo
possesso.