Art. 25.

              Raccolta di informazioni su singoli casi
  1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono
essere   acquisite   informazioni  dai  presunti  responsabili  della
persecuzione ai danni del richiedente.
  2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun
caso   forniscono   informazioni   circa  la  domanda  di  protezione
internazionale  presentata  dal richiedente ovvero altre informazioni
che possano nuocere all'incolumita' del richiedente e delle persone a
suo  carico, ovvero alla liberta' e alla sicurezza dei suoi familiari
che ancora risiedono nel Paese di origine.