Art. 6. 
 
                       Accesso alla procedura 
  1.  La  domanda  di   protezione   internazionale   e'   presentata
personalmente  dal  richiedente  presso  l'ufficio  di   polizia   di
frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio  nazionale  o  presso
l'ufficio della questura competente in base al luogo  di  dimora  del
richiedente. 
  2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche  ai
figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale  con  il
genitore all'atto della presentazione della stessa. 
  3. La domanda puo' essere presentata direttamente  dal  minore  non
accompagnato ai sensi dell'articolo 19.