Art. 7 
Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame  della
                               domanda 
 
  1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere  nel  territorio  dello
Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino
alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda,
a norma dell'articolo 32. 
  2. La previsione di cui al comma 1 non  si  applica  a  coloro  che
debbano essere: 
    a) estradati verso  un  altro  Stato  in  virtu'  degli  obblighi
previsti da un mandato di arresto europeo; 
    b)  consegnati  ad  una  Corte   o   ad   un   Tribunale   penale
internazionale; 
    c) avviati  verso  un  altro  Stato  dell'Unione  competente  per
l'esame dell'istanza di protezione internazionale. 
 
          Note all'art. 7:
              - L'art.  11  del  citato decreto legislativo 30 maggio
          2005, n. 140, cosi' recita:
              "Art.  11  (Lavoro  e  formazione  professionale). - 1.
          Qualora  la  decisione  sulla  domanda  di  asilo non venga
          adottata  entro  sei mesi dalla presentazione della domanda
          ed  il  ritardo  non possa essere attribuito al richiedente
          asilo,  il  permesso  di  soggiorno  per richiesta asilo e'
          rinnovato  per la durata di sei mesi e consente di svolgere
          attivita'  lavorativa fino alla conclusione della procedura
          di riconoscimento.
              2.  Il  permesso  di  soggiorno rilasciato ai sensi del
          comma 1 non puo' essere convertito in permesso di soggiorno
          per motivi di lavoro.
              3.  Il  ritardo  e' attribuito al richiedente asilo, in
          particolare, nei seguenti casi:
                a) presentazione  di documenti e certificazioni false
          relative  alla  sua  identita'  o nazionalita' o, comunque,
          attinenti agli elementi della domanda di asilo;
                b) rifiuto  di fornire le informazioni necessarie per
          l'accertamento della sua identita' o nazionalita';
                c) mancata   presentazione   del   richiedente  asilo
          all'audizione  davanti  l'organo  di  esame  della domanda,
          nonostante  la  convocazione sia stata comunicata presso il
          centro  di  accoglienza  ovvero  nel  luogo  del  domicilio
          eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.
              4.   Il   richiedente   asilo,   che  svolge  attivita'
          lavorativa,  ai  sensi  del  comma 1,  puo'  continuare  ad
          usufruire  delle  condizioni  di  accoglienza,  erogate dai
          servizi   attivati   ai   sensi   dell'art.   1-sexies  del
          decreto-legge,  nel  centro  assegnato  e  a  condizione di
          contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di
          accoglienza   determina   l'entita'   e   le  modalita'  di
          riscossione  del  contributo, tenendo conto del reddito del
          richiedente   e  dei  costi  dell'accoglienza  erogata.  Il
          contributo   versato   non  costituisce  corrispettivo  del
          servizio  ed  e' utilizzato per il pagamento delle spese di
          accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.
              5.  I  richiedenti  asilo, inseriti nei servizi, di cui
          all'art.  1-sexies  del  decreto-legge, possono frequentare
          corsi  di  formazione professionale, eventualmente previsti
          dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del
          richiedente asilo."