Art. 8. 
 
             Criteri applicabili all'esame delle domande 
 
  1. Le domande  di  protezione  internazionale  non  possono  essere
respinte, ne' escluse dall'esame per il  solo  fatto  di  non  essere
state presentate tempestivamente. 
  2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo
individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame
della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251. 
  3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni  precise
e aggiornate circa la situazione  generale  esistente  nel  Paese  di
origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi
sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei
dati  forniti  dall'ACNUR,  dal  Ministero  degli  affari  esteri,  o
comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale
assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe
a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo  le  modalita'
indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano
altresi' fornite agli organi giurisdizionali chiamati a  pronunciarsi
su impugnazioni di decisioni negative. 
 
          Nota all'art. 8: 
              - Per il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,
          si vedano le note alle premesse.