Art. 9. 
 
    Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante 
  1. Le decisioni sulle domande  di  protezione  internazionale  sono
comunicate per iscritto. 
  2. La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata  da
motivazione di fatto e di diritto e deve recare  le  indicazioni  sui
mezzi di impugnazione ammissibili.