Art. 3. Veicoli a motore 1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprieta' pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico; b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 122, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, si veda la nota alle premesse;».