Art. 5.
           (Istituzione della banca dati nazionale del DNA
   e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

  1.  Al  fine  di  facilitare  l'identificazione  degli  autori  dei
delitti,   presso   il  Ministero  dell'interno,  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, e' istituita la banca dati nazionale del DNA.
  2.    Presso    il    Ministero   della   giustizia,   Dipartimento
dell'amministrazione   penitenziaria,  e'  istituito  il  laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA.