Art. 7.
           (Attivita' della banca dati nazionale del DNA)

  1.   La  banca  dati  nazionale  del  DNA  provvede  alle  seguenti
attivita':
   a) raccolta  del  profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo
9, commi 1 e 2;
   b) raccolta  dei  profili  del  DNA  relativi  a reperti biologici
acquisiti nel corso di procedimenti penali;
   c) raccolta  dei  profili  del  DNA  di  persone  scomparse o loro
consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
   d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.