Art. 7. (Attivita' della banca dati nazionale del DNA) 1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita': a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2; b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali; c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati; d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.