Art. 16. 
(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo
                       29 gennaio 2004, n. 58) 
 
  1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) all'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di eta' non superiore
a dodici mesi alla macellazione sono  classificate  dai  responsabili
delle strutture di macellazione ai  sensi  dell'allegato  XI-bis  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre  2007,  e
dell'articolo 2 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  8  agosto  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008"; 
   b) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  titolare  dello
stabilimento,  che  viola   l'obbligo   di   identificazione   e   di
classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000
a euro 18.000"; 
   c) il comma 2 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una  marchiatura  o
etichettatura  difforme  da  quanto  previsto  dall'articolo  2   del
regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche  agricole
4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2  del  decreto  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  8  agosto  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13  ottobre  2008,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 1.000 a euro 6.000". 
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004,  n.  58,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  o
l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE)
n.  1760/2000,  che  in  ogni   fase   della   produzione   e   della
commercializzazione non apponga, o apponga in maniera  errata,  sulle
carni ottenute  da  bovini  di  eta'  non  superiore  a  dodici  mesi
un'etichetta recante  le  indicazioni  obbligatorie,  previste  dagli
articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo  regolamento,  e  dal
punto IV dell'allegato XI-bis  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
secondo le modalita' indicate dagli articoli 2 e  3  del  regolamento
(CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000  euro  a
12.000 euro". 
 
          Note all'art. 16: 
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della  legge
          8 luglio 1997, n. 213, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          14  luglio  1997,  n.  162,  cosi'  come  modificata  dalla
          presente legge: 
             «Art. 1 (Classificazione e marchiatura delle  carcasse).
          - 1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli
          stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto  legislativo
          18 aprile 1994,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e
          classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90  del
          Consiglio del 7 maggio  1990,  sono  identificate  mediante
          marchiatura  o   etichettatura   ad   opera   dei   tecnici
          classificatori di cui all'art. 2 del decreto 6 maggio 1996,
          n. 482, del Ministro delle risorse agricole,  alimentari  e
          forestali secondo le  modalita'  previste  dal  regolamento
          (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio  1991,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, e dalla  presente
          legge. 
             "1.bis. Tutte le carcasse o mezzane di  bovini  di  eta'
          non  superiore  a  dodici  mesi  alla   macellazione   sono
          classificate   dai   responsabili   delle   strutture    di
          macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del  regolamento
          (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del  22  ottobre  2007,  e
          dell'art.  2  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali 8 agosto  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008";. 
             2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o
          mezzene  classificate  e'  effettuata  dai  titolari  degli
          stabilimenti di cui al  comma  1  e  dagli  altri  soggetti
          indicati  dalla  specifica   normativa   comunitaria,   che
          provvedono altresi' alla trasmissione dei dati al Ministero
          per le politiche agricole.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1  e  2,  della
          legge 8 luglio 1997,  n.  213,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1997  n.  162,  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge: 
             «Art. 3 (Sanzioni per violazione delle  disposizioni  in
          materia di tecniche di classificazione non  automatizzata).
          - "1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  titolare
          dello stabilimento, che viola l'obbligo di  identificazione
          e di classificazione di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis, e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da 3.000 a euro 18.000."; 
             "2. l  titolare  dello  stabilimento  che  utilizza  una
          marchiatura o etichettatura  difforme  da  quanto  previsto
          dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e  forestali  8  agosto
          2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  240  del  13
          ottobre 2008, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000."; 
             3. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  titolare
          dello  stabilimento  che  viola  le  disposizioni  di   cui
          all'art.  1,   comma   2,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  2.000  a
          euro 12.000. 
             4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  il  tecnico
          classificatore, quale definito all'art.  1,  comma  1,  che
          effettua le operazioni di identificazione e classificazione
          delle carcasse bovine  con  modalita'  difformi  da  quelle
          stabilite da atti  normativi  nazionali  o  comunitari,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata
          al controllo su un numero di almeno 40 carcasse,  ai  sensi
          dell'art.  3  del  regolamento  (CEE)   n.   344/91   della
          Commissione,   del   13   febbraio   1991,   e   successive
          modificazioni, supera la percentuale del 10 per cento. 
             5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.  29,  e'
          abrogato.». 
             - Il testo vigente dell'art. 5, del decreto  legislativo
          29 gennaio 2004, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          2 marzo 2004, n. 51, cosi' come modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
             «Art. 5 (Sanzioni in materia  di  etichettatura).  -  1.
          Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore   o
          l'organizzazione,   quali   definiti   all'art.   12    del
          regolamento (CE) n.  1760/2000,  che  commercializza  carni
          bovine  prive  in  tutto  o  in  parte  delle   indicazioni
          obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e  5,
          e  14  del  medesimo  regolamento,  secondo  le   modalita'
          indicate dagli articoli 2  e  3  del  regolamento  (CE)  n.
          1825/2000,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria  da  2.000,00  euro  a  12.000,00
          euro. 
             "1-bis.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,
          l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'art.  12
          del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni  fase  della
          produzione  e  della  commercializzazione  non  apponga,  o
          apponga in maniera errata, sulle carni ottenute  da  bovini
          di eta' non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le
          indicazioni  obbligatorie,  prevista  dagli  articoli   13,
          paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto
          IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1825/2000 e
          dall'art.  3  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali 8 agosto  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del  13  ottobre  2008,  e'
          soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro";. 
             2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  la  medesima
          sanzione di cui al comma 1, si applica all'operatore e alla
          organizzazione  che   commercializza   carni   bovine   con
          indicazioni  obbligatorie,  previste  dagli  articoli   13,
          paragrafi 2 e 5, e 14  del  medesimo  regolamento  (CE)  n.
          1760/2000, non corrispondenti al vero. 
             3. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  o
          l'organizzazione, di cui al  comma  1,  che  commercializza
          carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni  riportate
          al comma 1, indicazioni non  previste  da  un  disciplinare
          approvato dalle autorita' competenti,  ai  sensi  dell'art.
          16, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)  n.  1760/2000,  e'
          soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 
             4. In caso di recidiva  della  violazione  prevista  dal
          comma 3, qualora la  condotta  sia  tale  da  compromettere
          l'affidabilita' dell'operatore o dell'organizzazione  nella
          prosecuzione della gestione del disciplinare,  e'  disposta
          la revoca dell'approvazione  del  disciplinare  stesso,  ai
          sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000.».