Art. 18. 
(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986,  n.  898,  in
tema  di  sanzioni  amministrative  e  penali  in  materia  di  aiuti
                  comunitari nel settore agricolo) 
 
  1. All'articolo  2  della  legge  23  dicembre  1986,  n.  898,  di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a)  al  comma  1,  le  parole:  "del  Fondo  europeo  agricolo  di
orientamento e garanzia" sono sostituite dalle seguenti:  "del  Fondo
europeo agricolo di garanzia e del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo   rurale"   e   le   parole:   "a   lire    sette    milioni
settecentoquarantacinquemila" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ad
euro 3.999,96"; 
   b)  al  comma  2,  le  parole:  "del  Fondo  europeo  agricolo  di
orientamento e garanzia" sono sostituite dalle seguenti:  "del  Fondo
europeo agricolo di garanzia e del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale" e le parole: "detto  Fondo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "detti Fondi". 
 
          Note all'art. 18: 
             - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1  e  2,  della
          legge 23 dicembre 1986, n. 898  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre  1986,  n.  299,  di  conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  27  ottobre
          1986,  n.  701,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          ottobre 1969, n. 27, cosi' come modificato  dalla  presente
          legge: 
             «1. Ove il fatto  non  configuri  il  piu'  grave  reato
          previsto dall'art. 640-bis  del  codice  penale,  chiunque,
          mediante l'esposizione di dati o  notizie  falsi,  consegue
          indebitamente,  per  se'  o  per   altri,   aiuti,   premi,
          indennita', restituzioni, contributi o altre  erogazioni  a
          carico  totale  o  parziale  agricolo  "del  Fondo  europeo
          agricolo di garanzia e del Fondo europeo  agricolo  per  lo
          sviluppo rurale"; e' punito con la reclusione da sei mesi a
          tre anni. Quando la somma indebitamente percepita  e'  pari
          od inferiore "ad euro 3.999.96";  si  applica  soltanto  la
          sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 
             2. Agli effetti della disposizione del precedente  comma
          1 e di quella del comma 1 dell'art. 3,  alle  erogazioni  a
          carico "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del  Fondo
          europeo agricolo per lo sviluppo rurale";  sono  assimilate
          le quote nazionali previste dalla normativa  comunitaria  a
          complemento delle somme a carico di "detti Fondi";, nonche'
          le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale
          sulla base della normativa comunitaria.».