Art. 35. (Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825) 1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta". 2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, e' abrogato. 3. Il nuovo termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non e' ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1965, n. 182, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art. 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta. Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita. "Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta";».