Art. 35. 
(Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio
                            1965, n. 825) 
 
  1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e  successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Il termine per la conclusione del procedimento di cui al  presente
articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla  data  di  ricevimento
della richiesta". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n.  87,
e' abrogato. 
  3. Il nuovo termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge
13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
trova applicazione  anche  per  le  richieste  di  inserimento  nella
tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di  variazioni
dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non e'  ancora
concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 35: 
             - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13  luglio
          1965, n. 825, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio
          1965, n. 182, cosi' come modificato dalla presente legge: 
             «Art. 2. -  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,
          sentito il consiglio di  amministrazione  dei  monopoli  di
          Stato, si  provvede  all'inserimento  di  ciascun  prodotto
          soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui  all'art.
          1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
          sono  stabiliti  in  conformita'  a  quelli  richiesti  dai
          fabbricanti  e  dagli  importatori.   Le   richieste   sono
          corredate, in relazione ai volumi  di  vendita  di  ciascun
          prodotto,  da  una  scheda  rappresentativa  degli  effetti
          economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta. 
             Per  i  generi  importati  la  tariffa  di  vendita   e'
          aumentata dell'importo dei dazi doganali  vigenti  all'atto
          della vendita. 
             "Il termine per la conclusione del procedimento  di  cui
          al presente articolo e' di novanta giorni decorrenti  dalla
          data di ricevimento della richiesta";».