Art. 39. 
(Modifiche al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di  giustizia  resa  in
data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione  n.
                             2005/2200) 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 90, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  "11. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  ai  lavori
privati non soggetti a permesso di costruire in base  alla  normativa
vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso,
le funzioni del coordinatore per la  progettazione  sono  svolte  dal
coordinatore per la esecuzione dei lavori"; 
   b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  "b-bis)  coordina  l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 90, comma 1". 
 
          Note all'art. 39: 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  90,  comma  11,  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come
          modificato dalla presente legge: 
             «11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai
          lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
          alla normativa vigente e comunque di importo  inferiore  ad
          euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per
          la  progettazione  sono  svolte  dal  coordinatore  per  la
          esecuzione dei lavori»; b) all'art. 91, comma  1,  dopo  la
          lettera  b)  e'  aggiunta  la  seguente:  «b-bis)  coordina
          l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma
          1». 
             - Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto
          legislativo 9 aprile 008, n. 81, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  30  aprile  2008,  n.  101,  S.O.,  cosi'   come
          modificato dalla presente legge: 
             «Art.   91   (Obblighi   del   coordinatore    per    la
          progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera  e
          comunque  prima  della  richiesta  di  presentazione  delle
          offerte, il coordinatore per la progettazione: 
              a) redige il piano di sicurezza e di  coordinamento  di
          cui  all'art.  100,  comma  1,   i   cui   contenuti   sono
          dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 
              b)  predispone  un  fascicolo,  i  cui  contenuti  sono
          definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili
          ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
          sono esposti i lavoratori, tenendo conto  delle  specifiche
          norme di buona tecnica e dell'allegato II al  documento  UE
          26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di
          lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art.  3,  comma
          1,  lettera  a)  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di edilizia, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n. 380. 
              "b-bis) coordina l'applicazione delle  disposizioni  di
          cui all'art. 90, comma 1";. 
             2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e'  preso
          in considerazione all'atto di eventuali  lavori  successivi
          sull'opera».