Art. 3. Requisiti generali 1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, come definita nel documento di cui all'art. 2, ed in particolare: a) definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza; b) assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali; c) verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni correttive. 2. Il gestore, nella definizione, nell'attuazione, nella gestione, nella verifica e nelle modifiche del sistema di gestione della sicurezza, informa e consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo le modalita' gia' previste da decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.