Art. 3.
                         Requisiti generali
  1.  Il  sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai
gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1 al fine di assicurare il
raggiungimento  degli obiettivi generali e dei principi di intervento
definiti  nella  politica  di  prevenzione degli incidenti rilevanti,
come definita nel documento di cui all'art. 2, ed in particolare:
    a) definire  e  documentare  la  politica,  gli  obiettivi  e gli
impegni da essa stabiliti per la sicurezza;
    b) assicurare   che  tale  politica  venga  compresa,  attuata  e
sostenuta a tutti i livelli aziendali;
    c) verificare  il  conseguimento  degli  obiettivi  e  fissare le
relative azioni correttive.
  2.  Il gestore, nella definizione, nell'attuazione, nella gestione,
nella  verifica  e  nelle  modifiche  del  sistema  di gestione della
sicurezza, informa e consulta il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza,  secondo le modalita' gia' previste da decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.