Art. 4.
                              Struttura
  1.  Il  sistema di gestione della sicurezza deve integrare la parte
del   sistema   di   gestione   generale   che   comprende  struttura
organizzativa,  responsabilita',  prassi,  procedure  e  risorse.  In
riferimento  ad  altre  parti del sistema di gestione generale, anche
attinenti  obiettivi  diversi,  tra  cui  la qualita', la sicurezza e
l'igiene  sui  luoghi di lavoro, la protezione ambientale, il Sistema
di  gestione  della sicurezza puo' richiamare gli elementi in comune,
ma  deve  contenere  esplicitamente  tutti gli elementi relativi agli
aspetti   che   riguardano   specificamente   la   determinazione   e
l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.
  2.  Il  sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato
in  modo  da  definire, per le varie fasi di vita dell'impianto e con
riferimento  agli  elementi  definiti all'art. 5, come minimo, quanto
segue:
    a) politica e conduzione aziendale per la sicurezza;
    b) organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;
    c) pianificazione   delle  attivita'  interessate,  ivi  comprese
l'assegnazione delle risorse e la documentazione;
    d) misura  delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a
fronte di criteri specificati;
    e) verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche
ispettive (safety audit).
  3.  La  struttura generale del sistema di gestione della sicurezza,
cosi'  come definito al comma 2, deve rispondere allo stato dell'arte
in  materia.  In  particolare,  i requisiti stabiliti dalla norma UNI
10617  ovvero,  per  gli  aspetti  attinenti  alla  prevenzione degli
incidenti  rilevanti,  dalle  norme  della serie ISO 9000 o da quelle
della  serie  ISO 14000 o dal regolamento (CEE) 1836/93, si intendono
corrispondere al detto stato dell'arte.