Art. 4. Struttura 1. Il sistema di gestione della sicurezza deve integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilita', prassi, procedure e risorse. In riferimento ad altre parti del sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi diversi, tra cui la qualita', la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, la protezione ambientale, il Sistema di gestione della sicurezza puo' richiamare gli elementi in comune, ma deve contenere esplicitamente tutti gli elementi relativi agli aspetti che riguardano specificamente la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. 2. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto e con riferimento agli elementi definiti all'art. 5, come minimo, quanto segue: a) politica e conduzione aziendale per la sicurezza; b) organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane; c) pianificazione delle attivita' interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione; d) misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati; e) verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit). 3. La struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, cosi' come definito al comma 2, deve rispondere allo stato dell'arte in materia. In particolare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617 ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dal regolamento (CEE) 1836/93, si intendono corrispondere al detto stato dell'arte.