Art. 6 
 
 
Trasporto dei RAEE  presso  gli  impianti  autorizzati  indicati  dai
                   produttori di AEE professionali 
 
  1.  Il  trasporto  dei  RAEE  professionali   e'   effettuato   dai
distributori o dai  terzi  che  agiscono  in  loro  nome  secondo  le
modalita' e le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del  presente
decreto. 
  2. Per le utenze professionali, il tragitto indicato  dall'articolo
2, comma  1,  lettera  a),  s'identifica  con  quello  dal  domicilio
dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro
del RAEE, all'impianto autorizzato indicato  dal  produttore  di  AEE
professionali o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento  di  cui
all'articolo 5.