Art. 7 
 
Ritiro dei RAEE professionali  da  parte  degli  installatori  e  dei
  gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai  produttori
  di AEE 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si applicano anche
al ritiro di RAEE professionali effettuato dagli installatori  e  dai
gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di   AEE   formalmente
incaricati dai produttori di tali apparecchiature  di  provvedere  al
ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di  raccolta  di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005,
limitatamente alle seguenti fattispecie: 
    a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali  del  proprio
esercizio; 
    b) trasporto dei  RAEE  con  mezzi  propri  presso  gli  impianti
autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio  dell'utente
professionale o dalla sede del proprio esercizio. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il comma  3,  dell'articolo  6,  del  citato  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note
          alle premesse.