Art. 14 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
1. Gli uffici di diretta collaborazione: 
a) esercitano le competenze di supporto del Ministro  e  di  raccordo
fra questo e l'Amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
b) collaborano alla definizione degli  obiettivi  e  all'elaborazione
delle politiche pubbliche; 
c) collaborano alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di
comunicazione, con particolare riguardo all'analisi  costi  benefici,
alla  congruenza  fra  obiettivi  e  risultati,   alla   qualita'   e
all'impatto della regolamentazione. 
2. Sono uffici di diretta collaborazione: 
a) la segreteria del Ministro; 
b) l'Ufficio di Gabinetto; 
c) l'Ufficio legislativo; 
d) l'Ufficio per la politica militare; 
e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; 
f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
3. Il Capo di Gabinetto: 
a) collabora con  il  Ministro  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le
strutture degli  Stati  maggiori,  del  Segretariato  generale  della
difesa e degli enti e organismi del Ministero; 
b) assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi  costituzionali
e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del Dicastero; 
c) coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione,  dai
quali  e'  informato  e  aggiornato  sulle  questioni   di   maggiore
rilevanza, al fine  di  assicurare  l'unitarieta'  dell'attivita'  di
supporto al vertice politico; 
d) assolve ai compiti di supporto  al  Ministro  per  l'esercizio  di
tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; 
e) d'intesa con i responsabili, definisce, a eccezione  degli  uffici
di cui ai commi 6 e  7,  l'organizzazione  interna  degli  uffici  di
diretta collaborazione e assegna a essi il relativo personale; 
f) esercita le funzioni di  comandante  di  corpo  per  il  personale
militare impiegato presso l'Ufficio  di  Gabinetto,  nonche'  per  il
personale militare impiegato  presso  gli  altri  uffici  di  diretta
collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali
delle Forze armate in servizio permanente. 
4. Il Ministro, allo scopo  di  essere  coadiuvato  nei  rapporti  di
carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, puo'
nominare un  portavoce,  che  risponde  a  lui  direttamente;  se  il
portavoce nominato e' estraneo  alla  pubblica  amministrazione  deve
essere iscritto all'albo dei giornalisti. 
5. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di
collaborazione, consulenza  e  assistenza  nell'esercizio  delle  sue
funzioni e iniziative in ambito giuridico  e  normativo  adottate  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
nei rapporti istituzionali. 
6. Il  Consigliere  giuridico  e'  scelto  fra  magistrati  ordinari,
amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello   Stato,   consiglieri
parlamentari,  nonche'  fra  docenti  universitari  e  avvocati,   in
possesso  di  adeguata  capacita'  ed  esperienza  nel  campo   della
consulenza giuridica e legislativa e della produzione  normativa;  se
nominato, il Consigliere giuridico,  per  lo  svolgimento  delle  sue
funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa  con  il  Capo
dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro. 
7. La segreteria del  Ministro  opera  alle  dirette  dipendenze  del
Ministro. 
8. Le segreterie dei Sottosegretari di  Stato  operano  alle  dirette
dipendenze dei rispettivi Sottosegretari,  garantendo  il  necessario
raccordo con gli uffici del Ministero  e  con  gli  altri  uffici  di
diretta  collaborazione;   per   lo   svolgimento   degli   incarichi
istituzionali delegati dal Ministro, i  Sottosegretari  di  Stato  si
avvalgono  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  dell'Ufficio  legislativo  e
dell'Ufficio del Consigliere diplomatico. 
 
          Note all'art. 14: 
          - Il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente: 
          «Art.  4  (Indirizzo  politico-amministrativo.  Funzioni  e
          responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano  le
          funzioni di  indirizzo  politico-amministrativo,  definendo
          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
          a) le decisioni in materia di atti normativi  e  l'adozione
          dei  relativi   atti   di   indirizzo   interpretativo   ed
          applicativo; 
          b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi
          e direttive generali per l'azione amministrativa e  per  la
          gestione; 
          c) la individuazione  delle  risorse  umane,  materiali  ed
          economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
          d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
          finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e
          analoghi oneri a carico di terzi; 
          e)  le  nomine,  designazioni  ed  atti  analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
          f) le richieste di  pareri  alle  autorita'  amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
          g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
          2.  Ai   dirigenti   spetta   l'adozione   degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa di  organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
          3. Le attribuzioni  dei  dirigenti  indicate  dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
          4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non
          siano  direttamente   o   indirettamente   espressione   di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.». 
          «Art.  14  (Indirizzo  politico-amministrativo).  -  1.  Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4,  comma
          1. A tal fine periodicamente, e comunque  ogni  anno  entro
          dieci giorni dalla pubblicazione della legge  di  bilancio,
          anche sulla  base  delle  proposte  dei  dirigenti  di  cui
          all'articolo 16: 
          a) definisce obiettivi, priorita',  piani  e  programmi  da
          attuare ed emana  le  conseguenti  direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
          b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti  definiti
          ai sensi della  lettera  a),  l'assegnazione  ai  dirigenti
          preposti ai  centri  di  responsabilita'  delle  rispettive
          amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4,  comma
          1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di
          cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7  agosto  1997,
          n. 279,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ad
          esclusione delle risorse necessarie  per  il  funzionamento
          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni
          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 
          2. Per l'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo  12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi di spesa  e,  per  il  personale  disciplinato  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segretarie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
          3. Il Ministro non puo' revocare,  riformare,  riservare  o
          avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
          competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o  ritardo  il
          Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il  quale
          il dirigente deve adottare  gli  atti  o  i  provvedimenti.
          Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
          delle direttive generali da parte del dirigente competente,
          che determinano pregiudizio per  l'interesse  pubblico,  il
          Ministro puo' nominare, salvi  i  casi  di  urgenza  previa
          contestazione, un commissario ad acta, dando  comunicazione
          al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  relativo
          provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2,
          comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta
          altresi' salvo quanto previsto dall'articolo  6  del  testo
          unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  e  dall'articolo  10  del
          relativo regolamento emanato con  regio  decreto  6  maggio
          1940,  n.  635.  Resta  salvo  il  potere  di  annullamento
          ministeriale per motivi di legittimita'.».