Art. 17 
 
       Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione 
 
1.  Il   contingente   di   personale   degli   uffici   di   diretta
collaborazione,  a  eccezione  di  quello   degli   uffici   di   cui
all'articolo 14 comma 2, lettera f), e' stabilito complessivamente in
153  unita';  entro  tale  contingente  complessivo  possono   essere
assegnati agli uffici di diretta collaborazione: 
a) i dipendenti dell'Amministrazione della difesa; 
b) altri dipendenti pubblici,  anche  in  posizione  di  aspettativa,
fuori ruolo, comando o  in  altre  analoghe  posizioni  previste  dai
rispettivi ordinamenti; 
c) ai sensi dell'articolo 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  nel  limite  del  10  per  cento  del  predetto
contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a  tempo
determinato; 
d) esperti e consulenti  per  specifiche  aree  di  attivita'  e  per
particolari professionalita' e specializzazioni, anche con  incarichi
di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  nel  rispetto   del
criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
2.  Per  il  personale  estraneo  all'Amministrazione  della  difesa,
l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al  termine  del
mandato governativo del Ministro, ferma restando la  possibilita'  di
revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1,
e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti  ai  compiti
di diretta  collaborazione,  un  numero  di  specifici  incarichi  di
funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci e un  incarico
di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e
ricerca. 
3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite
degli   incarichi   conferibili    dall'Amministrazione    a    norma
dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai  sensi  dell'articolo  19
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e,  se  di  livello
dirigenziale non generale sono conferiti dal  Ministro,  su  proposta
dei titolari degli uffici di cui  all'articolo  14;  nell'ambito  del
medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati 12  colonnelli
o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. 
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal
Capo di  Gabinetto,  dal  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  dal  Capo
dell'Ufficio per la politica militare, dal  Consigliere  diplomatico,
dal Capo della segreteria del Ministro,  dal  Segretario  particolare
del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato,
nonche' la posizione del Portavoce e  del  Consigliere  giuridico  si
intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui  al  comma  1;  i
predetti  soggetti,  se  dirigenti  del  ruolo  dei  dirigenti,  sono
incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 17: 
          - Per l'art.14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, si vedano le note all'art. 14. 
          - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  23  aprile  2004,  n.  108  (Regolamento
          recante disciplina per l'istituzione,  l'organizzazione  ed
          il  funzionamento  del  ruolo  dei  dirigenti   presso   le
          amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29
          aprile 2004, n. 100, e' il seguente: 
          «Art. 1 (Ruolo dei dirigenti  nelle  amministrazioni  dello
          Stato). - 1. (omissis). 
          2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima  e  nella
          seconda fascia dirigenziale,  nel  limite  della  dotazione
          organica di personale dirigenziale individuato  negli  atti
          di organizzazione dell'amministrazione.». 
          - Per l'art.19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, si vedano le note all'art. 16.