Art. 25. 
 
           (Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006) 
 
1. Al fine di dare  attuazione  all'articolo  58,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006: 
a) il Governo individua, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle amministrazioni,  le
autorita'  competenti  in  materia  di  gestione,  certificazione   e
controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari, di
cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b); 
b) l'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura  (AGEA)  e'  designata
autorita' di audit ai sensi dell'articolo 58,  paragrafo  1,  lettera
c). 
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 25. 
          -  Il  regolamento  1198/2006  (CE)  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223.