Art. 6 
 
 
            Indennita' operativa per il soccorso esterno 
 
  1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di  cui
all'articolo 17, comma  35-quinquies,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009,  n.  102,  pari  ad  euro  228.000,  confluisce  nel  Fondo  di
produttivita' per il personale direttivo di cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della  Repubblica  29  novembre  2007  per  la
corresponsione di  specifiche  indennita'  operative  ai  fini  della
valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico. 
  2. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello  Stato,
nella  quota  dell'1,21  per  cento   vengono   destinate,   mediante
riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui  al  comma  1  per
essere utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo comma. 
  3. Le indennita' di cui al  comma  1  vengono  attribuite,  con  le
modalita'  previste  dall'articolo  30,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, per le attivita' legate ai
servizi da  svolgere  all'esterno  della  sede  di  servizio  e  allo
svolgimento  di   compiti   indispensabili   all'organizzazione,   al
coordinamento,  alla  gestione  operativa  ed  alla  garanzia   della
sicurezza  delle  attivita'  legate  al  soccorso  pubblico,  ed   al
personale direttivo inserito in turno. 
  4. Le integrazioni  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  con  risorse
effettivamente  affluite  all'entrata   di   bilancio,   relative   a
prestazioni  svolte  nell'anno  2009,  saranno  utilizzate   con   le
modalita' e per le attivita' di cui al comma precedente. 
  5.  Le  somme  di  cui  al  comma  1  non  comprendono  gli   oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 17,  comma  35-quinquies,  del
          decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102  si  veda
          nelle note della premessa. 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 novembre 2007, si veda nelle note all'art. 2. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  4,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 2.