Art. 15 
 
 
      Programma di adempimenti e responsabile della conformita' 
 
  1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti  in  cui
sono esposte le misure adottate per assicurare  che  sia  esclusa  la
possibilita' di comportamenti discriminatori, e provvede  a  che  sia
adeguatamente  controllata  la  conformita'  a  tale  programma.   Il
programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici  cui  devono
ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali  obiettivi.
Esso e' subordinato  all'approvazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas.  Il  controllo  indipendente  della  conformita',
fatte salve le competenze in  materia  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas,  e'  effettuato  da  un   Responsabile   della
conformita'. 
  2. Il Responsabile della conformita'  e'  nominato  dall'Organo  di
sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. La medesima Autorita' puo' respingere  la  nomina
del Responsabile della conformita' solo per ragioni  di  mancanza  di
indipendenza  o  per  motivi   di   incapacita'   professionale.   Il
Responsabile della conformita' puo' essere una persona fisica  o  una
persona giuridica. Al Responsabile della conformita' si applicano  le
disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 8. 
  3. Il Responsabile della conformita' ha i seguenti compiti: 
    a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti; 
    b) redigere una relazione  annuale  in  cui  sono  presentate  le
misure  adottate  per  attuare  il   programma   di   adempimenti   e
trasmetterla all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
    c)   riferire   all'Organo   di    sorveglianza    e    formulare
raccomandazioni riguardanti il programma  di  adempimenti  e  la  sua
attuazione; d) notificare all'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di
adempimenti; e) riferire all'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
gas in merito ad eventuali  rapporti  commerciali  e  finanziari  tra
l'impresa verticalmente integrata e il Gestore. 
  4. Il Responsabile della conformita'  trasmette  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas le  decisioni  proposte  riguardanti  il
piano di investimenti o  gli  investimenti  autonomi  nella  rete  di
trasporto del gas naturale. La trasmissione e' effettuata  non  oltre
il momento in cui il competente organo di gestione  o  amministrativo
del Gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza. 
  5.   Qualora   l'impresa   verticalmente   integrata,   nel   corso
dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri  dell'Organo  di
sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile  l'adozione  di
una decisione impedendo o ritardando in  tal  modo  gli  investimenti
che, in base al piano decennale di  sviluppo  della  rete,  avrebbero
dovuto essere eseguiti nei tre anni successivi, il Responsabile della
conformita'  informa  il  Ministero  dello   sviluppo   economico   e
l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,
ciascuno secondo le proprie competenze, adottano  le  misure  di  cui
all'articolo 16. 
  6. Le condizioni che disciplinano il mandato  o  le  condizioni  di
impiego del Responsabile della conformita', compresa  la  durata  del
suo  mandato,  sono  soggette  all'approvazione  dell'Autorita'   per
l'energia  elettrica   e   il   gas.   Tali   condizioni   assicurano
l'indipendenza del Responsabile della  conformita',  fornendogli  tra
l'altro le risorse necessarie per espletare  i  propri  compiti.  Nel
corso del suo mandato, il Responsabile  della  conformita'  non  deve
detenere  nessun'altra  posizione   o   responsabilita'   di   natura
professionale ne' interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna
o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i
suoi azionisti di controllo. 
  7. Il Responsabile della conformita' fa regolarmente  rapporto  per
iscritto all'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  e  ha  il
diritto  di  riferire  regolarmente  per   iscritto   all'Organo   di
sorveglianza del Gestore. 
  8. Il Responsabile della conformita' puo' presenziare  a  tutte  le
riunioni degli organi amministrativi di gestione del Gestore  nonche'
a  quelle  dell'Organo  di  sorveglianza  e  all'assemblea  generale.
Inoltre il  Responsabile  della  conformita'  presenzia  a  tutte  le
riunioni riguardanti i seguenti aspetti: 
    a) le  condizioni  di  accesso  alla  rete,  quali  definite  nel
regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto  riguarda  le
tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacita' e
la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento  e  i
mercati secondari; 
    b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete
di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione  e  la
connessione; 
    c) le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia
elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto. 
  9. Il  Responsabile  della  conformita'  verifica  che  il  Gestore
ottemperi all'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE. 
  10.  Il  Responsabile  della  conformita'  ha  accesso  a  tutti  i
pertinenti  dati  e  agli  uffici  del  Gestore,  nonche'   ad   ogni
informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni. 
  11. Previo accordo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
l'Organo  di  sorveglianza  puo'  licenziare  il  Responsabile  della
conformita', in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o
per motivi di incapacita' professionale, su richiesta  dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas. 
  12. Il Responsabile della conformita' ha accesso  agli  uffici  del
Gestore senza necessita' di preavviso. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per il regolamento (CE) n. 715/2009, si veda nelle note
          alle premesse. 
              Per la direttiva 2009/73/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.