Art. 15 Programma di adempimenti e responsabile della conformita' 1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilita' di comportamenti discriminatori, e provvede a che sia adeguatamente controllata la conformita' a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi. Esso e' subordinato all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformita', fatte salve le competenze in materia dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' effettuato da un Responsabile della conformita'. 2. Il Responsabile della conformita' e' nominato dall'Organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. La medesima Autorita' puo' respingere la nomina del Responsabile della conformita' solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacita' professionale. Il Responsabile della conformita' puo' essere una persona fisica o una persona giuridica. Al Responsabile della conformita' si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 8. 3. Il Responsabile della conformita' ha i seguenti compiti: a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti; b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; c) riferire all'Organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione; d) notificare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti; e) riferire all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore. 4. Il Responsabile della conformita' trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete di trasporto del gas naturale. La trasmissione e' effettuata non oltre il momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del Gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza. 5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'Organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero dovuto essere eseguiti nei tre anni successivi, il Responsabile della conformita' informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, adottano le misure di cui all'articolo 16. 6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del Responsabile della conformita', compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del Responsabile della conformita', fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare i propri compiti. Nel corso del suo mandato, il Responsabile della conformita' non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilita' di natura professionale ne' interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo. 7. Il Responsabile della conformita' fa regolarmente rapporto per iscritto all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e ha il diritto di riferire regolarmente per iscritto all'Organo di sorveglianza del Gestore. 8. Il Responsabile della conformita' puo' presenziare a tutte le riunioni degli organi amministrativi di gestione del Gestore nonche' a quelle dell'Organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Inoltre il Responsabile della conformita' presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti: a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacita' e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari; b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione; c) le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto. 9. Il Responsabile della conformita' verifica che il Gestore ottemperi all'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE. 10. Il Responsabile della conformita' ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del Gestore, nonche' ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni. 11. Previo accordo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'Organo di sorveglianza puo' licenziare il Responsabile della conformita', in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacita' professionale, su richiesta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 12. Il Responsabile della conformita' ha accesso agli uffici del Gestore senza necessita' di preavviso.
Note all'art. 15: Per il regolamento (CE) n. 715/2009, si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle premesse.