Art. 20 
 
 
Designazione  dei  gestori  degli  impianti  di   stoccaggio   e   di
                       rigassificazione di GNL 
 
  1. Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  21  del
decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas  naturale  che
possiedono impianti  di  stoccaggio  o  di  rigassificazione  di  gas
naturale liquefatto designano uno  o  piu'  gestori  dei  sistemi  di
stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche'  i
Gestori di cui al comma  1  operino  nel  rispetto  dei  principi  di
obiettivita', di trasparenza e di non discriminatorieta'. 
 
          Note all'art. 20: 
              Per la direttiva 2009/73/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo
          n.164 del 2000, citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 20. Obblighi di informazione  delle  imprese  del
          gas. - 1.  E'  fatto  obbligo  alle  imprese  che  svolgono
          attivita' di trasporto e dispacciamento  di  gas  naturale,
          alle imprese che  gestiscono  impianti  di  liquefazione  o
          rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione  e
          di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese
          esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti  per
          garantire che  le  relative  attivita'  avvengano  in  modo
          compatibile con il funzionamento sicuro ed  efficiente  del
          sistema del gas. 
              2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al  comma
          1 e' stabilito con delibera  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              3. Fatti salvi  i  poteri  di  indagine  dell'Autorita'
          garante per la concorrenza e del mercato  e  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas e gli  altri  obblighi  di
          divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma
          1 mantengono il segreto sulle informazioni  commercialmente
          sensibili  acquisite  da  altre  imprese  nel  corso  dello
          svolgimento delle loro attivita'. 
              4. Le imprese di cui al comma 1 non possono  utilizzare
          a  proprio  vantaggio   le   informazioni   commercialmente
          sensibili  acquisite  nel  corso   delle   loro   attivita'
          nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas  naturale,
          anche da  parte  di  imprese  controllate,  controllanti  o
          collegate. 
              5.  Le  imprese  di  cui  al  comma   1   non   operano
          discriminazioni tra gli utenti del sistema o  categorie  di
          utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro
          collegate.»; 
              « Art. 21. Separazione contabile e  societaria  per  le
          imprese del gas naturale. - 1. A decorrere dal  1°  gennaio
          2002 l'attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento  di  gas
          naturale e' oggetto di separazione societaria da  tutte  le
          altre  attivita'  del  settore  del   gas,   ad   eccezione
          dell'attivita' di stoccaggio, che e'  comunque  oggetto  di
          separazione  contabile  e  gestionale   dall'attivita'   di
          trasporto e dispacciamento e di separazione  societaria  da
          tutte le altre attivita' del settore del gas. 
              2.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui  al   comma   1
          l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto  di
          separazione societaria da  tutte  le  altre  attivita'  del
          settore del gas. 
              3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita
          di  gas  naturale  puo'  essere  effettuata  unicamente  da
          societa'  che  non  svolgano  alcuna  altra  attivita'  nel
          settore   del   gas   naturale,    salvo    l'importazione,
          l'esportazione, la coltivazione e  l'attivita'  di  cliente
          grossista. 
                4. A decorrere dal 1° gennaio  2003  e  in  deroga  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale
          che svolgono nel settore del gas  unicamente  attivita'  di
          distribuzione  e  di  vendita  e  che  forniscono  meno  di
          centomila clienti finali separano societariamente le stesse
          attivita' di distribuzione e di vendita. 
                5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti,
          e' fatta  salva  la  facolta'  delle  imprese  del  gas  di
          svolgere attivita' di vendita di gas  naturale,  a  clienti
          diversi da quelli finali, ai soli  fini  del  bilanciamento
          del sistema del gas.».