Art. 20 Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto designano uno o piu' gestori dei sistemi di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' i Gestori di cui al comma 1 operino nel rispetto dei principi di obiettivita', di trasparenza e di non discriminatorieta'.
Note all'art. 20: Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle premesse. Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 20. Obblighi di informazione delle imprese del gas. - 1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti per garantire che le relative attivita' avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas. 2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 e' stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita' garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attivita'. 4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attivita' nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti o collegate. 5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate.»; « Art. 21. Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di cliente grossista. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attivita' di distribuzione e di vendita. 5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di svolgere attivita' di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.».