Art. 25 Separazione della contabilita' 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attivita' di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE.
Note all'art. 25: Per il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'articolo 19. Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle premesse