Art. 25 
 
 
                   Separazione della contabilita' 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale  sono  tenute
alla  separazione  contabile   tra   le   attivita'   di   trasporto,
distribuzione,  stoccaggio  e  rigassificazione   di   gas   naturale
liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas,  conformemente  alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE. 
 
          Note all'art. 25: 
              Per il testo dell'articolo 21 del  decreto  legislativo
          n. 164 del 2000, citato nelle note alle premesse,  si  veda
          nelle note all'articolo 19. 
              Per la direttiva 2009/73/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse