Art. 27 
 
 
                    Disposizioni sullo stoccaggio 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo  il
comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
    "11-bis. Lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, e'
posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori  di
gas naturale, sia nel caso di importazione di gas  naturale  prodotto
in  Paesi  appartenenti  all'Unione  europea,   sia   nel   caso   di
importazione di gas  naturale  prodotto  in  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche  non
lineare,   del   volume   importato,   e    dell'infrastruttura    di
approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  in  relazione  alla   evoluzione   delle
capacita'   di   importazione   delle   singole   infrastrutture   di
importazione e della capacita' di produzione nazionale. 
    11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico
e' stabilito annualmente  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema  del  gas
naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi: 
      a) volume necessario al fine di poter  erogare  per  almeno  30
giorni  continuativi,  nel  corso  di  tutto  il  periodo  di   punta
stagionale, una portata fino al 100 per cento  della  maggiore  delle
importazioni  provenienti  dalla   infrastruttura   di   importazione
maggiormente utilizzata; 
      b) volume necessario per le necessita' di modulazione  in  caso
di inverno rigido, calcolato per l'inverno piu'  rigido  verificatosi
negli ultimi 20 anni. 
    11-quater. L'autorizzazione all'uso dello  stoccaggio  strategico
puo' essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo  nel  caso
in cui l'intera  capacita'  di  importazione  conferita  alla  stessa
impresa, nel periodo per il  quale  viene  richiesto  l'accesso  allo
stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo  documentati  casi
di forza maggiore e compatibilmente con le  condizioni  e  i  vincoli
tecnici esistenti. 
  2. All'articolo 12 del decreto legislativo n.164 del 2000 il  comma
7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  fissa  le
modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di  accesso
a parita' di condizioni, la massima imparzialita'  e  la  neutralita'
del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio  e  gli
obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio,  sulla
base dei seguenti criteri: 
      a) le capacita'  di  stoccaggio  di  modulazione,  fatto  salvo
quanto disposto al comma 5, sono assegnate  prioritariamente  per  le
esigenze di fornitura ai  clienti  civili,  ivi  comprese  le  utenze
relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di
cura e di riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  o
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche'
a clienti non civili con consumi non superiori a  50.000  metri  cubi
annui, per un volume calcolato annualmente e pari  al  fabbisogno  di
modulazione stagionale degli stessi clienti  in  ipotesi  di  inverno
rigido, in base ai criteri  di  cui  all'articolo  18,  comma  2.  Il
rimanente  stoccaggio  e'  assegnato,  secondo  modalita'   stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche  per  servizi
diversi da quelli di modulazione.". 
  3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000
il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Il  Ministero  dello
sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli  obblighi
di modulazione per  il  periodo  di  punta  stagionale  per  aree  di
prelievo omogenee in funzione dei  valori  climatici,  tenendo  conto
degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti
vulnerabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n.994/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.". 
  4. All'articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000 il  comma
3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. I soggetti che  svolgono  attivita'  di  vendita  ai  clienti
civili, ivi comprese le utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio
pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,  carceri,
scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  o   private   che   svolgono
un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili
con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere  dal
1° ottobre  2011  forniscono  agli  stessi  clienti  il  servizio  di
modulazione di  cui  al  comma  2,  ovvero,  ove  abbiano  installato
misuratori  multiorari  di  gas  naturale,  il   servizio   richiesto
direttamente dai clienti stessi. L'Autorita' per l'energia  elettrica
ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni  contrattuali  e,
con proprie deliberazioni,  puo'  stabilire  un  codice  di  condotta
commerciale in cui sono determinate le modalita' e i contenuti  delle
informazioni minime  che  i  soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
vendita devono fornire ai clienti stessi.". 
  5. Al fine  di  garantire  la  sicurezza  delle  forniture  di  gas
naturale utilizzato come carburante, la cassa conguaglio GPL, di  cui
al  provvedimento  CIP  n.  44  del  28  ottobre  1977,  esercita  le
competenze relative al fondo bombole per metano e alla sua  gestione,
di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e alla legge 7 giugno  1990,
n. 145, ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 27, commi  3  e  6,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante il comitato  di  gestione
del fondo bombole per metano di cui alle  leggi  citate.  Sono  fatti
salvi gli atti amministrativi e di  gestione  adottati  dallo  stesso
comitato e dalla cassa conguaglio GPL fino alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,
con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  nomina  i  componenti  del
comitato di cui al presente  comma,  riducendone  il  numero  di  due
unita'. 
 
          Note all'art. 27: 
              Si riporta il testo degli articoli 12 e 18 del  decreto
          legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse
          , come modificato dal presente decreto: 
                «Art.12. Disciplina delle attivita' di stoccaggio.  -
          1. Ogni titolare  di  piu'  concessioni  di  stoccaggio  ha
          l'obbligo di gestire in  modo  coordinato  e  integrato  il
          complesso delle capacita' di stoccaggio di working  gas  di
          cui dispone, al fine di  garantire  l'ottimizzazione  delle
          capacita' stesse e la sicurezza del sistema  nazionale  del
          gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28. 
              2. I titolari  di  concessioni  di  stoccaggio  di  gas
          naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i  servizi
          di stoccaggio minerario, strategico e di  modulazione  agli
          utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi
          dispongono abbia idonea  capacita',  e  purche'  i  servizi
          richiesti dall'utente siano tecnicamente ed  economicamente
          realizzabili in base a criteri stabiliti,  entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          decreto  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. 
              3. In caso di rifiuto l'utente ne  informa  l'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che
          ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una  violazione
          del codice di stoccaggio, puo' imporre alla stessa  impresa
          di procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i
          poteri  e  le  attribuzioni  dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato. 
              4. Nel caso di contitolarita'  di  una  concessione  di
          stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo  di  fornire
          disponibilita' di stoccaggio agli utenti  che  ne  facciano
          richiesta si verificano direttamente  in  capo  ai  singoli
          contitolari in ragione delle quote da  essi  detenute,  non
          realizzandosi nella  specie,  anche  ai  fini  fiscali,  un
          autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. 
              5. Le disponibilita' di stoccaggio  sono  destinate  in
          via  prioritaria  alle  esigenze  della   coltivazione   di
          giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal  fine,  i
          titolari di concessione di coltivazione individuano,  entro
          tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, le disponibilita' di stoccaggio necessarie per  la
          modulazione  della  produzione  dei  giacimenti  dei  quali
          detengono la concessione di coltivazione, e  le  comunicano
          al    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato. 
              6.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato,  previa  verifica  dei  dati  comunicati,
          pubblica le informazioni  nel  bollettino  ufficiale  degli
          idrocarburi e della geotermia. 
              7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  fissa
          le modalita'  atte  a  garantire  a  tutti  gli  utenti  la
          liberta' di accesso a parita'  di  condizioni,  la  massima
          imparzialita' e la neutralita' del servizio  di  stoccaggio
          in condizioni di  normale  esercizio  e  gli  obblighi  dei
          soggetti che svolgono le  attivita'  di  stoccaggio,  sulla
          base dei seguenti criteri: 
              a) le capacita' di  stoccaggio  di  modulazione,  fatto
          salvo  quanto  disposto  al   comma   5,   sono   assegnate
          prioritariamente per le esigenze di  fornitura  ai  clienti
          civili, ivi comprese le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  o
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' a clienti non civili  con  consumi  non
          superiori  a  50.000  metri  cubi  annui,  per  un   volume
          calcolato annualmente e pari al fabbisogno  di  modulazione
          stagionale degli  stessi  clienti  in  ipotesi  di  inverno
          rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2.
          Il rimanente stoccaggio  e'  assegnato,  secondo  modalita'
          stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
          anche per servizi diversi da quelli di modulazione. 
              8. Lo stoccaggio  strategico  e'  posto  a  carico  dei
          soggetti importatori di cui all'articolo 3.  Lo  stoccaggio
          di modulazione  e'  a  carico  dei  soggetti  di  cui  agli
          articoli 17 e 18. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, da  emanare  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare  il
          riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas
          strategico  e  di  modulazione,  anche  in  relazione  alla
          capacita' di punta degli stoccaggi stessi. 
              10. 
              11. Le imprese di gas  che  esercitano  l'attivita'  di
          stoccaggio sono tenute alla certificazione  di  bilancio  a
          decorrere dal 1° gennaio 2002. 
              11-bis. Lo stoccaggio  strategico,  offerto  in  regime
          regolato, e' posto a carico dei soggetti produttori  e  dei
          soggetti importatori di  gas  naturale,  sia  nel  caso  di
          importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti
          all'Unione europea, sia nel caso  di  importazione  di  gas
          naturale prodotto  in  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
          europea, secondo quote determinate in funzione,  anche  non
          lineare, del volume  importato,  e  dell'infrastruttura  di
          approvvigionamento, stabilite annualmente con  decreto  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  relazione  alla
          evoluzione delle capacita' di  importazione  delle  singole
          infrastrutture  di  importazione  e  della   capacita'   di
          produzione nazionale. 
              11-ter. Il volume complessivo relativo allo  stoccaggio
          strategico e' stabilito  annualmente  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico, sentito  il  Comitato  di  emergenza  e
          monitoraggio del sistema del gas naturale,  in  misura  non
          inferiore al maggiore dei seguenti volumi: 
              a) volume necessario  al  fine  di  poter  erogare  per
          almeno 30  giorni  continuativi,  nel  corso  di  tutto  il
          periodo di punta stagionale, una portata fino  al  100  per
          cento della maggiore delle importazioni  provenienti  dalla
          infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata; 
              b) volume necessario per le necessita'  di  modulazione
          in caso di inverno rigido,  calcolato  per  l'inverno  piu'
          rigido verificatosi negli ultimi 20 anni. 
              11-quater. L'autorizzazione  all'uso  dello  stoccaggio
          strategico puo' essere rilasciata a  una  impresa  del  gas
          naturale  solo  nel  caso  in  cui  l'intera  capacita'  di
          importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per
          il  quale  viene  richiesto   l'accesso   allo   stoccaggio
          strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di
          forza maggiore e compatibilmente  con  le  condizioni  e  i
          vincoli tecnici esistenti.». 
              «Art. 18. Disciplina dell'attivita' di vendita. - 1.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che  svolgono
          l'attivita' di trasporto, nell'ambito della loro  attivita'
          di dispacciamento sulla rete nazionale di  gasdotti  devono
          fornire   ai   clienti   non   idonei,    direttamente    o
          indirettamente  connessi  alla  porzione  di  rete  su  cui
          svolgono la loro attivita', la disponibilita' del  servizio
          di  modulazione  stagionale  e  di   punta   stagionale   e
          giornaliera adeguata alla domanda di un  anno  con  inverno
          rigido con frequenza ventennale. L'Autorita' per  l'energia
          elettrica ed il gas vigila  sull'espletamento  dell'obbligo
          suddetto. 
              2. A decorrere dal 30 giugno 2003 il servizio di cui al
          comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di
          vendita. Il Ministero dello sviluppo economico determina  i
          criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il
          periodo di punta stagionale per aree di  prelievo  omogenee
          in funzione  dei  valori  climatici,  tenendo  conto  degli
          obblighi di garanzia delle forniture  di  gas  naturale  ai
          clienti vulnerabili di cui all'articolo 8  del  regolamento
          (CE) n.994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
          20 ottobre 2010. 
              3. I soggetti che  svolgono  attivita'  di  vendita  ai
          clienti  civili,  ivi  comprese  le  utenze   relative   ad
          attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di
          cura e  di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre  strutture
          pubbliche o private che svolgono un'attivita'  riconosciuta
          di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non
          superiori a 50.000 metri cubi annui,  a  decorrere  dal  1°
          ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio  di
          modulazione  di  cui  al  comma  2,  ovvero,  ove   abbiano
          installato  misuratori  multiorari  di  gas  naturale,   il
          servizio  richiesto  direttamente   dai   clienti   stessi.
          L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila  sulla
          trasparenza delle condizioni contrattuali  e,  con  proprie
          deliberazioni,  puo'  stabilire  un  codice   di   condotta
          commerciale in  cui  sono  determinate  le  modalita'  e  i
          contenuti delle informazioni  minime  che  i  soggetti  che
          svolgono l'attivita' di vendita devono fornire  ai  clienti
          stessi. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto i soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
          vendita a clienti  idonei  devono  fornire  contestualmente
          agli stessi  clienti  la  disponibilita'  del  servizio  di
          modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e
          oraria richiesta dai  clienti  stessi.  I  criteri  per  la
          determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla
          domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del
          codice di stoccaggio. 
              5. Per i clienti finali con consumo annuo  superiore  a
          200.000 Smc la misurazione del gas e'  effettuata  su  base
          oraria a decorrere dal  1°  luglio  2002;  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica ed il gas, con  proprie  deliberazioni,
          puo'  prorogare,  su  specifica  istanza  di   imprese   di
          trasporto  o  di   distribuzione,   il   suddetto   termine
          temporale, e puo' estendere  l'obbligo  di  misurazione  su
          base oraria ad altre tipologie di clienti. 
              6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale
          devono disporre di capacita' di  trasporto,  modulazione  e
          stoccaggio adeguate alle forniture ad essi  richieste.  Nel
          caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee  richieste
          dei  clienti  superiori  a  quanto  concordato,   ulteriori
          capacita' di trasporto, stoccaggio e di  modulazione  oltre
          quanto impegnato, sono tenuti a  versare  ai  soggetti  che
          svolgono   le   connesse   attivita'   di    trasporto    e
          dispacciamento   e   di   stoccaggio   un    corrispettivo,
          determinato dall'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il
          gas entro il 1° gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del
          sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi. 
              7. Le  imprese  di  gas  che  svolgono  l'attivita'  di
          vendita sono  tenute  alla  certificazione  di  bilancio  a
          decorrere dal 1° gennaio 2002.». 
                
              La Legge  8  luglio  1950,  n.  640  (Disciplina  delle
          bombole per metano), e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  31
          agosto 1950, n. 199. 
              La legge 7 giugno 1990, n. 145 (Modifiche alla legge  8
          luglio 1950, n. 640 recante disciplina  delle  bombole  per
          metano), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14  giugno
          1990, n. 137. 
              Il testo dell'articolo 27, commi 3 e 6, della legge  n.
          99 del 2009, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
                «3. Al fine  di  consentire  la  razionalizzazione  e
          l'efficienza  delle  strutture  di   natura   pubblicistica
          operanti nei  settori  dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale e  la  loro  semplificazione  gestionale  mediante
          l'accorpamento funzionale  con  altre  strutture  a  totale
          partecipazione pubblica esistenti,  il  fondo  bombole  per
          metano, di  cui  alla  legge  8  luglio  1950,  n.  640,  e
          l'Agenzia  nazionale  delle  scorte  di  riserva,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
          32, sono soppressi dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge.»; 
                «6. La gestione in regime di separazione contabile ed
          amministrativa del fondo bombole per metano,  di  cui  alla
          legge 8 luglio 1950, n. 640,  e  le  funzioni  dell'Agenzia
          nazionale delle scorte di riserva, di  cui  all'articolo  8
          del decreto legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,  sono
          attribuite alla  cassa  conguaglio  GPL  (gas  di  petrolio
          liquefatto),  di  cui   al   provvedimento   del   Comitato
          interministeriale dei prezzi  n.  44/1977  del  28  ottobre
          1977.».