Art. 28 
 
 
     Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 1
e' sostituito dal seguente: 
    "1. L'attivita'  di  importazione  di  gas  naturale  relativa  a
contratti di durata superiore ad un  anno,  effettuata  attraverso  i
punti di entrata  della  rete  nazionale  dei  gasdotti  a  mezzo  di
gasdotti o di terminali di rigassificazione di  GNL,  o  a  mezzo  di
carri bombolai o di  autocisterne  di  gas  naturale  liquefatto,  e'
soggetta ad autorizzazione del Ministero  dello  sviluppo  economico,
rilasciata  in  base  a  criteri  obiettivi  e   non   discriminatori
pubblicati ai sensi dell'articolo 29.". 
  2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.164 del  2000
le lettere d) ed e) sono soppresse. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  viene  a
cessare l'obbligo di cui all'articolo 3, comma  2,  lettera  e),  del
decreto legislativo n.164 del  2000  e  di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
27 marzo 2001. 
  4. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7
e' sostituito dal seguente: 
    "7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui  al  comma
1, relativa a contratti  di  durata  non  superiore  a  un  anno,  e'
soggetta a comunicazione, trenta giorni  prima  del  suo  inizio,  al
Ministero dello sviluppo  economico  e  all'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, degli elementi di cui al comma 5.". 
  5. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.164 del  2000
il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Il  valore  di  cui
sopra puo' essere ridotto o  annullato,  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico, in funzione delle esigenze di sicurezza del
sistema del gas naturale.". 
  6. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 6
e' sostituito dal seguente: 
    "6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo
di cui all'articolo 12, comma 2, le imprese del gas naturale  possono
computare come stoccaggio strategico il 50 cento della capacita'  dei
serbatoi di stoccaggio  presenti  nell'impianto  di  rigassificazione
utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni
effettuate nel corso dell'anno da ciascun  soggetto  e  la  capacita'
totale annuale di importazione dell'impianto.". 
  7. All'articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3
e' sostituito dal seguente: 
    "3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione  all'importazione
o della comunicazione di cui al comma 7 devono  essere  indicati  gli
Stati dove il gas naturale e' stato prodotto. Nel  caso  di  acquisto
presso un punto di scambio fisico ("hub") estero deve essere indicata
la composizione media della provenienza del  gas  naturale  dai  vari
Paesi di produzione.". 
  8. I soggetti che  effettuano  attivita'  di  importazione  di  gas
naturale in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 3,  comma
1, del  decreto  legislativo  n.164  del  2000,  sono  soggetti  alle
sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1,  lettera  b).  In  caso  di
reiterazione a detti soggetti puo' essere negato il rilascio di nuove
autorizzazioni all'importazione. 
 
          Note all'art. 28: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo  n.  164  del  2000,  citato  nelle  note  alle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 3. Norme per l'attivita' di importazione. -  1.
          L'attivita' di importazione  di  gas  naturale  relativa  a
          contratti  di  durata  superiore  ad  un  anno,  effettuata
          attraverso i punti di  entrata  della  rete  nazionale  dei
          gasdotti  a  mezzo  di   gasdotti   o   di   terminali   di
          rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai  o  di
          autocisterne di gas  naturale  liquefatto, e'  soggetta  ad
          autorizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
          rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
          pubblicati ai sensi dell'articolo 29. 
                2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  1
          e' subordinato al possesso, nei soggetti  richiedenti,  dei
          seguenti requisiti: 
              a)  capacita'  tecniche  e  finanziarie   adeguate   al
          progetto di importazione; 
              b) idonee informazioni e garanzie circa la  provenienza
          del gas naturale; 
              c)   affidabilita'    dell'approvvigionamento,    degli
          impianti di coltivazione e del sistema di trasporto; 
              d) (Soppressa). 
              e) (Soppressa). 
              3.  Nell'ambito   della   domanda   di   autorizzazione
          all'importazione o della comunicazione di cui  al  comma  7
          devono essere indicati gli Stati dove il  gas  naturale  e'
          stato prodotto. Nel caso di acquisto  presso  un  punto  di
          scambio fisico  ("hub")  estero  deve  essere  indicata  la
          composizione media della provenienza del gas  naturale  dai
          vari Paesi di produzione. 
              4. L'attivita' di importazione si  intende  autorizzata
          ove  il  diniego,  fondato  su  motivi  obiettivi   e   non
          discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
          richiesta.  Il  diniego  e'  comunicato,  con  la  relativa
          motivazione, al richiedente,  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas   e   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego  e'
          data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
          Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta  di
          autorizzazione di cui al comma 1,  trasmette  all'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, gli elementi  di  cui  al
          comma 5, lettere a), b), c) e d). 
              5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in  corso
          o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto
          si intendono autorizzate dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli importatori devono, a  tal  fine,
          adempiere, entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  all'obbligo  di  cui  al  comma  2,
          lettera d), e comunicare al Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per  l'energia
          elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data,
          per ciascun contratto, i seguenti elementi: 
              a) termini temporali e  possibili  estensioni  previsti
          dal contratto; 
              b)   quantita'    contrattuali,    comprensive    delle
          possibilita' di modulazione annuali e stagionali; 
              c) indicazione del Paese dove il gas e' stato  prodotto
          e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate; 
              d) obblighi comunque connessi al contratto e  alla  sua
          esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema. 
              6. Per le importazioni di GNL,  ai  fini  del  rispetto
          dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma  2,  le  imprese
          del  gas  naturale  possono   computare   come   stoccaggio
          strategico il 50 cento  della  capacita'  dei  serbatoi  di
          stoccaggio  presenti  nell'impianto   di   rigassificazione
          utilizzato, ridotta proporzionalmente al  rapporto  tra  le
          importazioni effettuate  nel  corso  dell'anno  da  ciascun
          soggetto e la  capacita'  totale  annuale  di  importazione
          dell'impianto. 
              7. L'attivita' di importazione di gas naturale  di  cui
          al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore  a
          un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta  giorni  prima
          del suo inizio, al Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          all'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  degli
          elementi di cui al comma 5. 
              8.  I  contratti  di  importazione  di   gas   naturale
          stipulati successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  devono  consentire  una  modulazione
          stagionale tale da  rendere  possibile  l'incremento  delle
          quantita'  importate  giornaliere  nel  periodo  di   punta
          stagionale in misura  non  inferiore  al  10%  rispetto  al
          valore medio giornaliero su base annua. Il  valore  di  cui
          sopra puo' essere ridotto  o  annullato,  con  decreto  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  funzione  delle
          esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale. 
              9. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le
          imprese del gas esercenti  gasdotti  della  rete  nazionale
          interconnessi con i sistemi  di  altri  Stati,  nonche'  le
          imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al  Ministero
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas   le
          rispettive  capacita'  impegnate   per   l'importazione   e
          l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle  disponibili
          per nuovi impegni contrattuali, riferite a un  periodo  non
          inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini  di
          sicurezza per il funzionamento della rete. 
              10. I dati di  cui  al  comma  9  sono  pubblicati  nel
          bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 
              11. Le imprese di gas naturale che  svolgono  attivita'
          di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
          a decorrere dal 1° gennaio 2002.».