Art. 31 
 
 
Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e  di  Rete  di  trasporto
                              regionale 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000  dopo  il
comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
    " 1-bis. Possono essere  classificati  come  reti  facenti  parte
della Rete di Trasporto regionale, le reti  o  i  gasdotti  di  nuova
realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti
con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
    1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili hanno  diritto
di  richiedere  l'allacciamento  diretto  a  una  rete  di  trasporto
regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.". 
  2. Alla rubrica dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164  del
2000 sono aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole:  "e  di  rete  di
trasporto regionale". 
 
          Note all'art. 31: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del   decreto
          legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse
          , come modificato dal presente decreto: 
              «Art.9. Definizione di rete nazionale di gasdotti e  di
          rete di trasporto regionale.  -  1.  Si  intende  per  rete
          nazionale di  gasdotti,  anche  ai  fini  dell'applicazione
          dell'articolo  29,  comma  2,  lettera  g),   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete  costituita  dai
          gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed
          esportazione e relative linee collegate necessarie al  loro
          funzionamento, dai gasdotti  interregionali,  dai  gasdotti
          collegati agli stoccaggi, nonche' dai  gasdotti  funzionali
          direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas.
          La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi  accessori
          connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
          l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,   che   provvede    altresi'    al    suo
          aggiornamento con cadenza annuale ovvero  su  richiesta  di
          un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per  le  reti
          di trasporto non comprese nella rete nazionale di  gasdotti
          l'applicazione degli articoli 30  e  31  e'  di  competenza
          regionale. 
              1-bis. Possono essere classificati  come  reti  facenti
          parte della Rete  di  Trasporto  regionale,  le  reti  o  i
          gasdotti di nuova  realizzazione  o  quelli  esistenti  che
          soddisfano i requisiti stabiliti con decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              1-ter. I clienti  finali  diversi  dai  clienti  civili
          hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto  a  una
          rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con  decreto
          del Ministero dello sviluppo economico.».