Art. 7 
 
 
   Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori 
 
  1. L'articolo 22  del  decreto  legislativo  n.  164  del  2000  e'
sostituito dal seguente: 
 
"Art.  22  Obblighi  relativi  al  servizio  pubblico  e  tutela  dei
                             consumatori 
 
  1. Tutti i clienti sono idonei. 
  2. Sono considerati clienti vulnerabili  i  clienti  domestici,  le
utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui  ospedali,
case di  cura  e  di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre  strutture
pubbliche  e  private  che  svolgono  un'attivita'  riconosciuta   di
assistenza nonche' i clienti civili e  non  civili  con  consumo  non
superiore a 50.000 metri cubi  annui.  Per  essi  vige  l'obbligo  di
assicurare,  col  piu'  alto  livello  di  sicurezza  possibile,   le
forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di
emergenza del sistema  del  gas  naturale.  Per  gli  stessi  clienti
vulnerabili,  nell'ambito  degli  obblighi  di   servizio   pubblico,
l'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il    gas    continua
transitoriamente a determinare i  prezzi  di  riferimento,  ai  sensi
delle disposizioni di cui al decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.125. 
  3. Tutti i clienti hanno il diritto  di  essere  riforniti  di  gas
naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere  dallo
Stato membro in cui il fornitore e' registrato, a condizione  che  il
fornitore rispetti le  norme  applicabili  in  materia  di  scambi  e
bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede affinche': 
    a)  qualora   un   cliente,   nel   rispetto   delle   condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori
interessati  effettuino  tale   cambiamento   entro   tre   settimane
assicurando comunque che l'inizio della  fornitura  coincida  con  il
primo giorno del mese; 
    b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a  tal
fine  siano  obbligate  le  societa'  di  distribuzione   a   rendere
disponibili i dati di consumo dei clienti alle societa'  di  vendita,
garantendo la qualita' e la tempestivita' dell'informazione fornita; 
    c) qualora un cliente finale connesso alla rete di  distribuzione
si trovi senza un fornitore  di  gas  naturale  e  non  sussistano  i
requisiti  per  l'attivazione  del  fornitore  di   ultima   istanza,
l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca  il
bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione
fisica, secondo modalita' e condizioni  definite  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas che deve altresi' garantire  all'impresa
di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita'  svolta  e
la copertura dei costi sostenuti. 
  5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai  quali  le
imprese di gas naturale  ottimizzino  l'utilizzo  del  gas  naturale,
anche fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando  formule
tariffarie   innovative,   introducendo   sistemi   di    misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche  avvalendosi
dell'Acquirente unico Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2,  della
legge 23 luglio 2009,  n.  99,  provvede  affinche'  siano  istituiti
sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei  clienti  tutte
le informazioni necessarie concernenti i loro diritti,  la  normativa
in vigore e le modalita' di risoluzione  delle  controversie  di  cui
dispongono. 
  7. Con decreto del Ministero dello  sviluppo  economico,  anche  in
base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e 8, della  legge  23
luglio 2009, n. 99, sono individuati e  aggiornati  i  criteri  e  le
modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito  del  servizio
di ultima istanza, a condizioni che  incentivino  la  ricerca  di  un
nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e  i  clienti
non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi  all'anno
nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra
cui ospedali, case di cura e di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre
strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita'  riconosciuta
di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non  si  e'
ancora sviluppato  un  mercato  concorrenziale  nell'offerta  di  gas
naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge  23  agosto
2004, n. 239.".