Art. 10 
 
Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  sono  applicati  agli
                   importatori ed ai distributori 
 
  1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e' conseguentemente  soggetto  agli  obblighi
del fabbricante di cui all'articolo 4 del  presente  decreto,  quando
immette sul mercato attrezzature a  pressione  trasportabili  con  il
proprio nome o marchio  commerciale  o  modifica  le  attrezzature  a
pressione trasportabili gia' immesse  sul  mercato  in  modo  che  la
conformita' ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.