Art. 10 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori 1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' conseguentemente soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 del presente decreto, quando immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a pressione trasportabili gia' immesse sul mercato in modo che la conformita' ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.