Art. 11 Identificazione degli operatori economici 1. Gli operatori economici, su richiesta dell'autorita' di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni, identificano: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili; b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.