Art. 11 
 
              Identificazione degli operatori economici 
 
  1.  Gli  operatori  economici,  su  richiesta   dell'autorita'   di
vigilanza  del  mercato,  per  un  periodo  di  almeno  dieci   anni,
identificano: 
    a)  qualsiasi  operatore  economico  che   abbia   fornito   loro
attrezzature a pressione trasportabili; 
    b)  qualsiasi  operatore  economico  al  quale  abbiano   fornito
attrezzature a pressione trasportabili.