Art. 4 Obblighi dei fabbricanti 1. All'atto dell'immissione sul mercato, i fabbricanti sono obbligati a garantire che le attrezzature a pressione trasportabili siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto. 2. Qualora, a seguito di apposita valutazione di conformita', risulti la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti previsti dai citati allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, i fabbricanti appongono il marchio Pi, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 del presente decreto. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; tale documentazione e' conservata per il periodo prescritto da detti allegati. 4. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto previsto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE o non abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorita' competenti, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. 5. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive. 6. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorita' di vigilanza del mercato, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili, in lingua italiana. Essi cooperano con l'autorita' predetta, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che essi hanno immesso sul mercato. 7. I fabbricanti forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
Note all'art. 4: Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note all'articolo 2.