Art. 4 
 
                      Obblighi dei fabbricanti 
 
  1.  All'atto  dell'immissione  sul  mercato,  i  fabbricanti   sono
obbligati a garantire che le attrezzature a  pressione  trasportabili
siano state progettate,  fabbricate  e  corredate  di  documentazione
conformemente ai requisiti stabiliti negli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto. 
  2. Qualora, a  seguito  di  apposita  valutazione  di  conformita',
risulti la conformita' delle attrezzature a  pressione  trasportabili
ai requisiti previsti dai citati allegati alla direttiva 2008/68/CE e
dal presente decreto, i  fabbricanti  appongono  il  marchio  Pi,  in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 del presente decreto. 
  3. I fabbricanti conservano la documentazione  tecnica  specificata
negli allegati alla  direttiva  2008/68/CE;  tale  documentazione  e'
conservata per il periodo prescritto da detti allegati. 
  4. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo  di  credere  che  le
attrezzature  a  pressione  trasportabili,  che  hanno  immesso   sul
mercato, non siano conformi a quanto  previsto  negli  allegati  alla
direttiva  2008/68/CE  o  non  abbiano  i  requisiti  prescritti  dal
presente  decreto,  adottano  immediatamente  le  misure   correttive
necessarie per rendere conformi tali attrezzature,  per  ritirarle  o
richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le  attrezzature  a
pressione trasportabili  presentino  un  rischio,  i  fabbricanti  ne
informano  immediatamente  le  autorita'  competenti,  indicando   in
particolare i dettagli relativi  alla  non  conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva adottata, senza oneri a carico dell'Amministrazione
interessata. 
  5. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformita'  e  le
misure correttive. 
  6. I fabbricanti, a seguito di una  richiesta  motivata  presentata
dall'autorita' di vigilanza del mercato,  forniscono  a  quest'ultima
tutte le informazioni e la documentazione necessarie  per  dimostrare
la conformita'  delle  attrezzature  a  pressione  trasportabili,  in
lingua  italiana.  Essi  cooperano  con  l'autorita'   predetta,   su
richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare
i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili  che
essi hanno immesso sul mercato. 
  7. I fabbricanti forniscono informazioni  soltanto  agli  operatori
che soddisfano i requisiti stabiliti negli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per i riferimenti alla direttiva  2008/68/CE,  si  veda
          nelle note all'articolo 2.