Art. 7 
 
                      Obblighi dei distributori 
 
  1. I distributori mettono a disposizione  sul  mercato  dell'Unione
europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi a quanto
prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE  e  dal  presente
decreto. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili  a
disposizione  sul  mercato,  i   distributori   verificano   che   le
attrezzature  rechino  il  marchio  Pi  e  siano   accompagnati   dal
certificato di conformita' e dall'indirizzo di  cui  all'articolo  6,
comma 3, del presente decreto.  Il  distributore  che  ritiene  o  ha
motivo di credere che le attrezzature a pressione  trasportabili  non
siano conformi a quanto  prescritto  dagli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE e dal presente decreto, non mette le attrezzature medesime
a disposizione sul  mercato  fino  a  quando  non  siano  state  rese
conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione  trasportabili
presentino un rischio, il distributore ne informa  il  fabbricante  o
l'importatore e l'autorita' di vigilanza del mercato. 
  2. I  distributori  garantiscono  che,  mentre  le  attrezzature  a
pressione  trasportabili  sono  sotto  la  loro  responsabilita',  le
condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano  a  rischio
la conformita' di tali  attrezzature  ai  requisiti  stabiliti  negli
allegati alla direttiva 2008/68/CE. 
  3. I distributori, che ritengono o hanno motivo di credere  che  le
attrezzature  a  pressione   trasportabili,   che   hanno   messo   a
disposizione sul mercato, non  siano  conformi  a  quanto  prescritto
negli allegati alla direttiva  2008/68/CE  e  nel  presente  decreto,
adottano immediatamente le misure correttive necessarie  per  rendere
conformi tali attrezzature, per ritirarle o  richiamarle,  a  seconda
dei casi, senza  oneri  a  carico  dell'Amministrazione  interessata.
Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino
un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della
protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, i
distributori   ne   informano    immediatamente    il    fabbricante,
l'importatore, se  del  caso,  e  l'autorita'  nazionale  competente,
indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura  correttiva  adottata.  I  distributori  documentano
tutti i casi di non conformita' e le misure correttive. 
  4. I distributori, a seguito di una richiesta  motivata  presentata
da  un'autorita'  competente,  forniscono  a  quest'ultima  tutte  le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie   a   dimostrare   la
conformita' delle attrezzature a pressione  trasportabili  in  lingua
italiana. Essi cooperano con tale  autorita',  su  sua  richiesta,  a
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi  presentati  dalle
attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione
sul mercato. 
  5. I distributori forniscono informazioni soltanto  agli  operatori
che soddisfano i requisiti stabiliti negli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per i riferimenti alla direttiva  2008/68/CE,  si  veda
          nelle note all'articolo 2.