Art. 13. 
 
Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e  sul
                       risparmio previdenziale 
 
  1. Al fine di assicurare la piena  integrazione  dell'attivita'  di
vigilanza nei  settori  finanziario,  assicurativo  e  del  risparmio
previdenziale, anche attraverso un piu' stretto collegamento  con  la
vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni e  sul  risparmio  previdenziale
(IVARP). 
  2. L'IVARP ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 
  3.  L'Istituto  opera  sulla  base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di
economicita', mantenendo i contributi di vigilanza  annuali  previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209,  (Codice  delle  assicurazioni  private)  e  quelli  previsti
dall'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come  modificato
dalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 68,  nonche'  il  gettito
assicurato dal versamento del  contributo  di  solidarieta'  previsto
dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo  12  aprile  1993,  n.
124, nella misura prevista dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive integrazioni. 
  4. L'IVARP e  i  componenti  dei  suoi  organi  operano  con  piena
autonomia e indipendenza e non  sono  sottoposti  alle  direttive  di
altri soggetti pubblici o  privati.  L'IVARP  puo'  fornire  dati  al
Ministro dello sviluppo economico, al Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  e  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
esclusivamente in forma aggregata. 
  5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo  una
relazione sulla propria attivita'. 
  6. L'IVARP svolge le funzioni gia'  affidate  all'Istituto  per  la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge  12  agosto  1982,  n.  576,
(Riforma della vigilanza  sulle  assicurazioni)  e  dell'art.  5  del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 
  7. Sono altresi' attribuite all'IVARP le  funzioni  spettanti  alla
Commissione di vigilanza sui fondi  pensione  (COVIP)  ai  sensi  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina  delle  forme
pensionistiche complementari). 
  8. Le  competenze  gia'  affidate  alla  COVIP  dall'art.  14,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono esercitate dal Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  9. L'IVARP e il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
possono stipulare appositi accordi  per  l'esercizio,  da  parte  del
primo, di poteri di verifica e controllo, anche  mediante  ispezione,
sui soggetti sottoposti alla vigilanza del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo. 
  10. Sono organi dell'IVARP: 
    a) il Presidente; 
    b) il Consiglio; 
    c) il Direttorio di cui all'art. 21  dello  Statuto  della  Banca
d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17. 
  11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale  della  Banca
d'Italia. 
  12. Il Presidente  e'  il  legale  rappresentante  dell'Istituto  e
presiede il Consiglio. 
  13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e  da  due  consiglieri
scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre  che
di elevata  qualificazione  professionale  in  campo  assicurativo  o
previdenziale, nominati con decreto del Presidente della  Repubblica,
previa  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad  iniziativa  del
Presidente del Consiglio, su proposta  del  Governatore  della  Banca
d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con  possibilita'
di rinnovo per un ulteriore mandato.  Gli  emolumenti  connessi  alla
carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia. 
  15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVARP. 
  In particolare il Consiglio: 
    - adotta il regolamento organizzativo dell'IVARP; 
    - delibera in ordine al trattamento normativo  ed  economico  del
personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento; 
    - adotta i provvedimenti di nomina,  assegnazione,  promozione  e
cessazione dal servizio dei dipendenti; 
    - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; 
    - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; 
    - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; 
    - esamina ed approva il bilancio; 
    - esercita le  ulteriori  competenze  indicate  dallo  Statuto  e
delibera sulle questioni che il  Direttorio  integrato  eventualmente
ritenga di sottoporgli. 
  16.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze,  il  Consiglio   puo'
rilasciare  deleghe  anche  a  singoli  consiglieri  o  al  personale
dell'Istituto  con   qualifica   dirigenziale   per   l'adozione   di
provvedimenti   che   non   richiedono   valutazioni   di   carattere
discrezionale, stabilendone oggetto  e  limiti,  nel  rispetto  delle
modalita' previste dallo Statuto. 
  17.  Ai  soli  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali
attribuite all'IVARP in  materia  assicurativa  e  previdenziale,  il
Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di
cui al comma 13. 
  18. Al Direttorio  integrato  spetta  l'attivita'  di  indirizzo  e
direzione  strategica  dell'IVARP  e  la  competenza  ad  assumere  i
provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi  all'esercizio  delle
funzioni  istituzionali  in  materia  di  vigilanza  assicurativa   e
previdenziale. 
  19. Nell'ambito delle proprie competenze  il  Direttorio  integrato
puo' rilasciare deleghe  al  Presidente,  a  singoli  consiglieri,  a
dipendenti dell'Istituto con qualifica  dirigenziale  o  a  Comitati,
Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto  e
limiti nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo. 
  20.  Rientra,  in  ogni  caso,  nella  competenza   esclusiva   del
Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al
comma 5, del  presente  articolo  e  l'adozione  di  provvedimenti  a
carattere normativo. 
  21. Rientra, altresi', nella competenza  del  Direttorio  integrato
l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVARP di provvedimenti di
distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la
nomina dei delegati presso l'Autorita' europea delle assicurazioni  e
delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). 
  22. Nei casi  di  necessita'  e  di  urgenza,  i  provvedimenti  di
competenza  del  Direttorio  integrato  possono  essere  assunti  dai
componenti del  Consiglio  di  amministrazione  anche  singolarmente,
salvo ratifica collegiale. 
  23.  Il  Direttorio  integrato  viene  informato   dal   Presidente
dell'IVARP  sui   fatti   rilevanti   concernenti   l'amministrazione
dell'Istituto. 
  24.  In  sede  di  prima  applicazione  lo  Statuto  dell'IVARP  e'
deliberato dal Direttorio  della  Banca  d'Italia  ed  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei  Ministri,  di  concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico e con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri.   Le
modifiche  allo  Statuto  dell'IVARP,   deliberate   dal   Direttorio
integrato, sono approvate con le medesime modalita'. 
  25.  Lo  Statuto   detta   disposizioni   in   ordine   all'assetto
organizzativo dell'IVARP e in particolare: 
    - stabilisce norme di dettaglio  sulle  competenze  degli  organi
dell'Istituto; 
    - prevede la facolta' del Direttorio  integrato  di  nominare  un
Segretario generale con compiti di ordinaria  amministrazione,  anche
su delega del Consiglio; 
    - disciplina il funzionamento degli  organi  e  in  tale  ambito,
stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli  collegiali,
prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti
di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei  consiglieri
di cui al comma 13; 
    - definisce principi e criteri ai  fini  del  conferimento  delle
deleghe da parte degli organi collegiali; 
    -  definisce   le   modalita'   dell'esercizio   delle   funzioni
istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza; 
    - stabilisce norme in materia di incompatibilita' e principi  per
l'adozione di un  codice  etico  sia  per  i  dipendenti  che  per  i
componenti degli organi; 
    - definisce i criteri  ai  fini  di  eventuali  provvedimenti  di
distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVARP  o  dall'IVARP
alla Banca d'Italia; 
    - definisce norme relative alla consulenza  e  rappresentanza  in
giudizio dell'Istituto. 
  26.  Lo  Statuto,  tenendo  conto  delle  funzioni   dell'Istituto,
stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse,  la  riduzione
delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. 
  27.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  sue  funzioni  l'IVARP   puo'
avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia. 
  28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli  organi
dell'ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressi
assumono le funzioni di Commissari per  l'ordinaria  e  straordinaria
amministrazione  dei  rispettivi  enti,  mantenendo  il   trattamento
economico connesso all'incarico  precedentemente  ricoperto,  ridotto
del 10 per cento. 
  29.  I  Commissari  straordinari  riferiscono  con  cadenza  almeno
quindicinale al Direttore Generale della  Banca  d'Italia  in  ordine
all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP  e  dalla
COVIP. L'ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria,  continuano
ad avvalersi  del  patrocinio  e  della  rappresentanza  in  giudizio
dell'Avvocatura dello Stato. 
  30. Entro 120 giorni dalla data di cui al  comma  28  del  presente
articolo, sono nominati i  Consiglieri  di  cui  al  comma  13  e  il
Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVARP. 
  31. Alla data di entrata in  vigore  dello  Statuto,  i  Commissari
straordinari decadono automaticamente dalle funzioni. 
  32. Alla medesima data l'ISVAP e la COVIP sono soppressi e  l'IVARP
succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e  in  tutti  i
rapporti attivi e  passivi  facenti  capo  ad  essi.  All'IVARP  sono
trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.
Il personale dei  soppressi  ISVAP  e  COVIP  passa  alle  dipendenze
dell'IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economico
e previdenziale di provenienza. La dotazione organica  dell'IVARP  e'
determinata entro  il  limite  di  un  numero  pari  alle  unita'  di
personale di ruolo a  tempo  indeterminato  trasferite,  in  servizio
presso gli enti soppressi. 
  33. Entro 120  giorni  dalla  data  di  subentro  dell'IVARP  nelle
funzioni di ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione, sentite
le  organizzazioni  sindacali,   definisce   un   unico   trattamento
giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVARP,  fermo
restando che tale  operazione  di  omogeneizzazione  non  potra',  in
nessun caso, comportare  oneri  di  bilancio  aggiuntivi  rispetto  a
quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due enti. 
  34. Entro il medesimo termine il Consiglio definisce  un  piano  di
riassetto organizzativo che tenga conto dei  principi  dettati  dallo
Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il
piano  dovra'  realizzare  risparmi  rispetto  al  costo  totale   di
funzionamento dei due enti soppressi. 
  35. Alla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni precedentemente
attribuite all'ISVAP, e'  trasferita  alla  Consap  -  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta  del  ruolo  dei  periti
assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza  spettante  all'ISVAP
in materia. 
  36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap  Spa  la  gestione
del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  37. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'IVARP, e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui  al
comma 3 del presente articolo,  da  riconoscere  alla  Consap  Spa  a
copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo. 
  38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, da  adottarsi  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione
di apposito  Organismo,  avente  personalita'  giuridica  di  diritto
privato e ordinato in forma di associazione, cui  saranno  trasferite
le funzioni e competenze in materia  di  tenuta  del  Registro  unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza
sui soggetti iscritti nel registro medesimo.  Il  regolamento  potra'
prevedere,  nel  rispetto   dei   principi   di   semplificazione   e
proporzionalita', una revisione delle categorie  di  soggetti  tenuti
all'iscrizione  nel  Registro.  L'organismo   sara'   soggetto   alla
vigilanza dell'IVARP.  Il  regolamento  disciplinera',  altresi',  il
procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e  il  passaggio
al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria
all'IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori. 
  39. La contabilita' dell'IVARP viene verificata da revisori esterni
cosi' come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto
del SEBC, fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte  dei
Conti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell'art.  4  della
Legge 12 agosto1982, n. 576, cosi'  come  modificato  dall'art.  351,
comma 1,  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e
dell'art. 18, comma 4, ultimo  periodo,  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252. 
  40. A decorrere dalla data dell'entrata  in  vigore  dello  Statuto
dell'IVARP sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e  17  della
legge 12 agosto 1982 , n. 576, l'art 18 della legge 5 dicembre  2005,
n. 252, fatta eccezione per il  comma  2,  per  il  comma  4,  ultimo
periodo, e per il comma 5, nonche' l'art. 13, comma 2, della legge  8
agosto 1995, n. 335. All'art. 19, comma 2, del decreto legislativo  5
dicembre 2005, n.  52,  le  parole  "In  conformita'  agli  indirizzi
generali del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e"  sono
soppresse. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con le norme di cui ai precedenti articoli. 
  41. A decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma  40  del  presente
articolo, sono trasferite all'IVARP i poteri normativi attribuiti  al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4,  comma  3,
lett. a) del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  nonche'
quelli attribuiti al medesimo Ministro dall'art. 4,  comma  3,  lett.
b), ad esclusione di quelli relativi ai requisiti di  onorabilita'  e
professionalita'  dei  componenti  degli  organi  collegiali  e   del
responsabile delle forme pensionistiche complementari. 
  42. Dalla data di cui ai commi 40 e  41  e  fermo  restando  quanto
previsto  al  comma  40  del  presente  articolo,  ogni   riferimento
all'ISVAP o alla COVIP  contenuto  in  norme  di  legge  o  in  altre
disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVARP. Per  le
norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi  35  e
36, del presente articolo,  ogni  riferimento  all'ISVAP  si  intende
effettuato alla Consap Spa. 
  43. Le disposizioni  adottate  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dall'ISVAP  e  dalla  COVIP  nell'esercizio  delle
funzioni e delle competenze trasferite all'IVARP  restano  in  vigore
fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVARP medesimo,  di  nuove
disposizioni nelle materie regolate.