Art. 10 
 
 
         Principi per l'esercizio delle competenze regionali 
 
  1. Le regioni disciplinano le modalita' gestionali, organizzative e
di funzionamento degli Istituti, nonche' l'esercizio  delle  funzioni
di  sorveglianza  amministrativa,  di  indirizzo  e  verifica   sugli
Istituti, fatta in ogni caso  salva  la  competenza  esclusiva  dello
Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e
di  verifica  dell'utilizzazione  delle  risorse,  nel  rispetto  dei
principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e
successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali: 
    a) semplificazione  e  snellimento  dell'organizzazione  e  della
struttura  amministrativa,  adeguandole  ai  principi  di  efficacia,
efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa; 
    b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di
funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e
mediante   adeguamento   dell'organizzazione   e   della    struttura
amministrativa degli Istituti attraverso: 
      1) la riorganizzazione degli  uffici  dirigenziali,  procedendo
alla loro riduzione in misura pari o inferiore a  quelli  determinati
in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge  27  dicembre
2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,  n.  148,  nonche'   alla   eliminazione   delle   duplicazioni
organizzative esistenti; 
      2) la gestione unitaria del  personale  e  dei  servizi  comuni
anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; 
      3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo; 
      4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio
di elevata specializzazione; 
      5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche  in  modo  da
assicurare che il personale utilizzato  per  funzioni  relative  alla
gestione delle risorse umane,  ai  sistemi  informativi,  ai  servizi
manutentivi e  logistici,  agli  affari  generali,  provveditorati  e
contabilita' non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse  umane
complessivamente utilizzate. 
  2. Nel caso di istituti interregionali, le  Regioni  provvedono  di
concerto. 
  3. Il piano sanitario regionale di cui agli  articoli  1  e  2  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502   e   successive
modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per  l'attivita'
degli Istituti. La programmazione regionale prevede le  modalita'  di
raccordo  tra  gli  Istituti   zooprofilattici   sperimentali   e   i
dipartimenti di prevenzione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il comma  404  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Per il comma 3 dell'articolo  1  del  citato  decreto
          legge   13   agosto   2011,   n.   138,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  si
          veda nelle note all'articolo 3. 
              - Gli  articoli  1  e  2  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502 recano: 
              "Art. 1 
              (Tutela  del  diritto   alla   salute,   programmazione
          sanitaria e definizione dei livelli essenziali  e  uniformi
          di assistenza) 
              1. La tutela della  salute  come  diritto  fondamentale
          dell'individuo  ed   interesse   della   collettivita'   e'
          garantita, nel rispetto della  dignita'  e  della  liberta'
          della  persona  umana,  attraverso  il  Servizio  sanitario
          nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita'
          assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle  altre
          funzioni e attivita' svolte dagli  enti  e  istituzioni  di
          rilievo nazionale, nell'ambito  dei  conferimenti  previsti
          dal decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'
          delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto. 
              2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
          le risorse finanziarie pubbliche individuate ai  sensi  del
          comma 3 e in  coerenza  con  i  principi  e  gli  obiettivi
          indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, i  livelli  essenziali  e  uniformi  di  assistenza
          definiti dal Piano sanitario  nazionale  nel  rispetto  dei
          principi della dignita' della persona umana, del bisogno di
          salute,  dell'equita'  nell'accesso  all'assistenza,  della
          qualita' delle cure e della  loro  appropriatezza  riguardo
          alle   specifiche   esigenze,   nonche'   dell'economicita'
          nell'impiego delle risorse. 
              3. L'individuazione dei livelli essenziali  e  uniformi
          di assistenza assicurati dal Servizio sanitario  nazionale,
          per il periodo di validita' del Piano sanitario  nazionale,
          e'  effettuata  contestualmente  all'individuazione   delle
          risorse  finanziarie  destinate   al   Servizio   sanitario
          nazionale, nel rispetto  delle  compatibilita'  finanziarie
          definite per  l'intero  sistema  di  finanza  pubblica  nel
          Documento  di  programmazione   economico-finanziaria.   Le
          prestazioni sanitarie comprese nei  livelli  essenziali  di
          assistenza sono garantite dal Servizio sanitario  nazionale
          a titolo gratuito o con partecipazione  alla  spesa,  nelle
          forme e secondo le modalita'  previste  dalla  legislazione
          vigente. 
              4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti  di
          autocoordinamento,    elaborano     proposte     per     la
          predisposizione  del   Piano   sanitario   nazionale,   con
          riferimento  alle   esigenze   del   livello   territoriale
          considerato e alle funzioni  interregionali  da  assicurare
          prioritariamente, anche sulla base  delle  indicazioni  del
          Piano  vigente  e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
          individuati in esso  o  negli  atti  che  ne  costituiscono
          attuazione.  Le  regioni  trasmettono  al  Ministro   della
          sanita', entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  la  relazione
          annuale sullo  stato  di  attuazione  del  piano  sanitario
          regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
          per l'anno successivo. 
              5. Il Governo, su proposta del Ministro della  sanita',
          sentite  le  commissioni  parlamentari  competenti  per  la
          materia, le quali si esprimono entro  trenta  giorni  dalla
          data di trasmissione dell'atto, nonche'  le  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
          parere entro venti giorni, predispone  il  Piano  sanitario
          nazionale, tenendo conto  delle  proposte  trasmesse  dalle
          regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza  del
          piano precedente, nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal
          comma 4. Il Governo,  ove  si  discosti  dal  parere  delle
          commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
          adottato ai sensi dell'articolo 1 della  legge  12  gennaio
          1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281. 
              6. I livelli essenziali di  assistenza  comprendono  le
          tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le   prestazioni
          relativi  alle  aree  di  offerta  individuate  dal   Piano
          sanitario  nazionale.  Tali  livelli  comprendono,  per  il
          1998-2000: 
              a) l'assistenza sanitaria  collettiva  in  ambiente  di
          vita e di lavoro; 
              b) l'assistenza distrettuale; 
              c) l'assistenza ospedaliera. 
              7. Sono  posti  a  carico  del  Servizio  sanitario  le
          tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le   prestazioni
          sanitarie  che  presentano,   per   specifiche   condizioni
          cliniche  o  di  rischio,  evidenze  scientifiche   di   un
          significativo beneficio in termini  di  salute,  a  livello
          individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
          Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
          Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza,  i
          servizi e le prestazioni sanitarie che: 
              a) non rispondono a necessita'  assistenziali  tutelate
          in base  ai  principi  ispiratori  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al comma 2; 
              b)  non  soddisfano  il  principio   dell'efficacia   e
          dell'appropriatezza,  ovvero  la  cui  efficacia   non   e'
          dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
          o sono utilizzati per soggetti le cui  condizioni  cliniche
          non corrispondono alle indicazioni raccomandate; 
              c) in presenza di altre forme  di  assistenza  volte  a
          soddisfare  le  medesime  esigenze,   non   soddisfano   il
          principio  dell'economicita'  nell'impiego  delle  risorse,
          ovvero non garantiscono un  uso  efficiente  delle  risorse
          quanto  a  modalita'  di   organizzazione   ed   erogazione
          dell'assistenza. 
              8. Le prestazioni innovative  per  le  quali  non  sono
          disponibili sufficienti e definitive evidenze  scientifiche
          di efficacia possono essere erogate in strutture  sanitarie
          accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
          nell'ambito  di  appositi  programmi   di   sperimentazione
          autorizzati dal Ministero della sanita'. 
              9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale  ed
          e' adottato dal Governo entro il  30  novembre  dell'ultimo
          anno di vigenza del Piano precedente.  Il  Piano  sanitario
          nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con
          la procedura di cui al comma 5. 
              10. Il Piano sanitario nazionale indica: 
              a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini  di
          una progressiva riduzione delle  diseguaglianze  sociali  e
          territoriali nei confronti della salute; 
              b) i livelli  essenziali  di  assistenza  sanitaria  da
          assicurare per il triennio di validita' del Piano; 
              c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno
          di validita' del Piano e la sua disaggregazione per livelli
          di assistenza; 
              d) gli indirizzi finalizzati a  orientare  il  Servizio
          sanitario nazionale verso il miglioramento  continuo  della
          qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
          di progetti di interesse sovra regionale; 
              e) i progetti-obiettivo, da realizzare  anche  mediante
          l'integrazione funzionale e operativa dei servizi  sanitari
          e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; 
              f) le finalita' generali e i settori  principali  della
          ricerca  biomedica  e  sanitaria,  prevedendo  altresi'  il
          relativo programma di ricerca; 
              g) le esigenze relative alla formazione di base  e  gli
          indirizzi relativi alla formazione continua del  personale,
          nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione  delle  risorse
          umane; 
              h)   le   linee   guida   e   i    relativi    percorsi
          diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
          di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo  di  modalita'
          sistematiche  di  revisione  e  valutazione  della  pratica
          clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione  dei
          livelli essenziali di assistenza; 
              i) i criteri e  gli  indicatori  per  la  verifica  dei
          livelli di  assistenza  assicurati  in  rapporto  a  quelli
          previsti. 
              11. I progetti obiettivo previsti dal  Piano  sanitario
          nazionale sono adottati  dal  Ministro  della  sanita'  con
          decreto di natura non regolamentare,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e con gli altri Ministri competenti per  materia,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              12. La  Relazione  sullo  stato  sanitario  del  Paese,
          predisposta annualmente dal Ministro della sanita': 
              a) illustra le condizioni di salute  della  popolazione
          presente sul territorio nazionale; 
              b) descrive le risorse impiegate e le attivita'  svolte
          dal Servizio sanitario nazionale; 
              c)  espone  i  risultati   conseguiti   rispetto   agli
          obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale; 
              d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni  in
          riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali; 
              e)  fornisce  indicazioni  per   l'elaborazione   delle
          politiche sanitarie e la programmazione degli interventi. 
              13. Il piano sanitario regionale rappresenta  il  piano
          strategico degli interventi per gli obiettivi di  salute  e
          il funzionamento dei servizi  per  soddisfare  le  esigenze
          specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
          agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.  Le  regioni,
          entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i  Piani
          sanitari  regionali,  prevedendo  forme  di  partecipazione
          delle autonomie locali, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma
          2-bis, nonche' delle formazioni sociali private non  aventi
          scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza  sociale
          e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori
          sanitari pubblici  e  privati  e  delle  strutture  private
          accreditate dal Servizio sanitario nazionale. 
              14. Le regioni e le province  autonome  trasmettono  al
          Ministro della sanita' i  relativi  schemi  o  progetti  di
          piani sanitari allo scopo  di  acquisire  il  parere  dello
          stesso per quanto attiene alla coerenza  dei  medesimi  con
          gli indirizzi del Piano sanitario  nazionale.  Il  Ministro
          della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla  data
          di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i  servizi
          sanitari regionali. 
              15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
          per  i  servizi  sanitari  regionali,  promuove  forme   di
          collaborazione   e   linee   guida   comuni   in   funzione
          dell'applicazione coordinata del Piano sanitario  nazionale
          e   della   normativa   di   settore,   salva    l'autonoma
          determinazione regionale in ordine al loro recepimento. 
              16. La  mancanza  del  Piano  sanitario  regionale  non
          comporta l'inapplicabilita' delle  disposizioni  del  Piano
          sanitario nazionale. 
              17. Trascorso un anno dalla data di entrata  in  vigore
          del Piano sanitario nazionale senza che  la  regione  abbia
          adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non  e'
          consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
          della sanita', sentita la  regione  interessata,  fissa  un
          termine non inferiore a tre mesi per  provvedervi.  Decorso
          inutilmente tale termine, il  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia  per
          i servizi sanitari regionali, d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome,  adotta  gli  atti  necessari  per  dare
          attuazione nella  regione  al  Piano  sanitario  nazionale,
          anche mediante la nomina di commissari ad acta. 
              18.  Le  istituzioni  e  gli  organismi  a  scopo   non
          lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
          equiparate  di  cui  all'articolo   4,   comma   12,   alla
          realizzazione dei doveri  costituzionali  di  solidarieta',
          dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei  servizi
          alla persona. Esclusivamente ai fini del  presente  decreto
          sono da considerarsi a scopo non lucrativo  le  istituzioni
          che  svolgono   attivita'   nel   settore   dell'assistenza
          sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino  a  quanto
          previsto dalle disposizioni di cui all'articolo  10,  comma
          1, lettere d), e), f), g), e h),  e  comma  6  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n.  460;  resta  fermo  quanto
          disposto dall'articolo 10, comma 7, del  medesimo  decreto.
          L'attribuzione della predetta  qualifica  non  comporta  il
          godimento dei benefici fiscali  previsti  in  favore  delle
          organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale   dal
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le attivita' e
          le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui
          al citato articolo 4, comma 12,  con  oneri  a  carico  del
          Servizio    sanitario    nazionale,     sono     esercitate
          esclusivamente  nei  limiti  di  quanto   stabilito   negli
          specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies." 
              "Art. 2 
              (Competenze regionali) 
              1. Spettano alle regioni e alle province autonome,  nel
          rispetto dei principi stabiliti dalle leggi  nazionali,  le
          funzioni  legislative  ed  amministrative  in  materia   di
          assistenza sanitaria ed ospedaliera. 
              2.   Spettano   in   particolare   alle   regioni    la
          determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi
          e sull'attivita' destinata alla tutela della salute  e  dei
          criteri di finanziamento delle unita'  sanitarie  locali  e
          delle  aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di   indirizzo
          tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
          unita' sanitarie locali ed aziende, anche in  relazione  al
          controllo di gestione e  alla  valutazione  della  qualita'
          delle prestazioni sanitarie. 
              2-bis. La legge regionale istituisce  e  disciplina  la
          Conferenza permanente per  la  programmazione  sanitaria  e
          socio-sanitaria  regionale,  assicurandone  il  raccordo  o
          l'inserimento    nell'organismo    rappresentativo    delle
          autonomie locali, ove  istituito.  Fanno,  comunque,  parte
          della Conferenza: il sindaco del comune  nel  caso  in  cui
          l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria  locale
          coincida  con  quella  del  comune;  il  presidente   della
          Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di
          circoscrizione  nei  casi  in  cui  l'ambito   territoriale
          dell'unita' sanitaria locale sia rispettivamente  superiore
          o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti  delle
          associazioni regionali delle autonomie locali. 
              2-ter. Il progetto del  Piano  sanitario  regionale  e'
          sottoposto alla Conferenza di cui al  comma  2-bis,  ed  e'
          approvato previo  esame  delle  osservazioni  eventualmente
          formulate  dalla  Conferenza.  La   Conferenza   partecipa,
          altresi', nelle forme e con le  modalita'  stabilite  dalla
          legge regionale,  alla  verifica  della  realizzazione  del
          Piano attuativo locale, da parte delle aziende  ospedaliere
          di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani. 
              2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia,
          definiscono i criteri e le modalita' anche operative per il
          coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree
          metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della  legge
          8 giugno 1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione  di
          appositi organismi. 
              2-quinquies. La legge regionale disciplina il  rapporto
          tra programmazione  regionale  e  programmazione  attuativa
          locale, definendo in particolare le procedure di  proposta,
          adozione e approvazione del Piano  attuativo  locale  e  le
          modalita' della partecipazione ad esse  degli  enti  locali
          interessati. Nelle aree metropolitane  il  piano  attuativo
          metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui  al  comma
          2-quater, ove costituito. 
              2-sexies. La regione disciplina altresi': 
              a) l'articolazione del territorio regionale  in  unita'
          sanitarie locali, le quali  assicurano  attraverso  servizi
          direttamente gestiti l'assistenza sanitaria  collettiva  in
          ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza  distrettuale  e
          l'assistenza  ospedaliera,  salvo   quanto   previsto   dal
          presente  decreto   per   quanto   attiene   alle   aziende
          ospedaliere di rilievo nazionale e  interregionale  e  alle
          altre strutture pubbliche e private accreditate; 
              b)  i  principi  e  criteri  per  l'adozione  dell'atto
          aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis; 
              c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle
          unita' sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di
          cui  all'articolo  3,  comma  1-bis,  tenendo  conto  delle
          peculiarita' delle zone  montane  e  a  bassa  densita'  di
          popolazione; 
              d) il  finanziamento  delle  unita'  sanitarie  locali,
          sulla base di una quota  capitaria  corretta  in  relazione
          alle  caratteristiche  della  popolazione   residente   con
          criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1,  comma
          34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) le modalita' di vigilanza e di controllo,  da  parte
          della regione  medesima,  sulle  unita'  sanitarie  locali,
          nonche'  di  valutazione  dei   risultati   delle   stesse,
          prevedendo  in  quest'ultimo  caso  forme  e  modalita'  di
          partecipazione della Conferenza dei sindaci; 
              f) l'organizzazione e il funzionamento delle  attivita'
          di  cui  all'articolo  19-bis,  comma  3,  in  raccordo   e
          cooperazione  con  la  Commissione  nazionale  di  cui   al
          medesimo articolo; 
              g) fermo restando il generale divieto di indebitamento,
          la possibilita' per le unita' sanitarie locali di: 
              1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella  misura
          massima di un dodicesimo dell'ammontare  annuo  del  valore
          dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel  bilancio
          preventivo annuale; 
              2) contrazione di mutui e accensione di altre forme  di
          credito, di durata non  superiore  a  dieci  anni,  per  il
          finanziamento   di   spese   di   investimento   e   previa
          autorizzazione regionale, fino a un  ammontare  complessivo
          delle  relative  rate,  per  capitale  e   interessi,   non
          superiore al  quindici  per  cento  delle  entrate  proprie
          correnti, a  esclusione  della  quota  di  fondo  sanitario
          nazionale di parte corrente attribuita alla regione; 
              h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le
          aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e  i  servizi
          contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati
          dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  l),
          della legge 30 novembre 1998, n. 419. 
              2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,  n.  229,
          le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e  degli
          organismi a scopo non  lucrativo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 18. 
              2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la
          regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis
          e  2-quinquies,  il  Ministro  della  sanita',  sentite  la
          regione interessata e  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
          regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso
          tale termine, il Ministro della sanita', sentito il  parere
          della  medesima  Agenzia  e  previa   consultazione   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo,
          anche sotto forma di nomina  di  un  commissario  ad  acta.
          L'intervento adottato dal Governo non preclude  l'esercizio
          delle funzioni regionali per le quali si e'  provveduto  in
          via sostitutiva ed e' efficace sino a quando  i  competenti
          organi regionali abbiano provveduto.".